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Rimozione dei tetti in amianto
Secondo una recente sentenza del T.A.R. Toscana è obbligatoria solo se manca la manutenzione

Il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 6722/2010, ha affrontato un tema molto ricorrente: quello degli obblighi inerenti la rimozione di tetti in amianto preesistenti alla data di approvazione della normativa che ha vietato l’utilizzo dell’amianto nelle costruzioni.

Il caso di cui si è occupato il T.A.R. è relativo all’obbligo di rimozione di una tettoia in amianto disposto con provvedimento del Comune.

Il T.A.R. ha osservato preliminarmente che la legge 27 marzo 1992, n. 257 che disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto, pur avendo stabilito all’art. 1, comma 2, il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, non impone un obbligo indiscriminato di rimozione e smaltimento dei materiali già esistenti contenenti tale prodotto.

In particolare, segnala il T.A.R. Toscana, l’art. 3, comma 1, stabilisce che “La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell’amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall’articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277”. 

Si soggiunge, poi, all’art. 12, in tema di rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente che “Le unità sanitarie locali effettuano l’analisi del rivestimento degli edifici di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l)”, ossia “degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti” disponendone la rimozione “qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria…” (comma n. 3). 

Dalla lettura della normativa sopra rassegnata il T.A.R. Toscana non evince un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell’entrata in vigore della legge n. 257/1994, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l’opportunità

Inoltre, evidenzia il giudice amministrativo, la competenza ad emettere il parere tecnico necessario è assegnata dalla legge agli uffici delle Aziende sanitarie locali e non all’Agenzia per la protezione dell’ambiente. 

Si deve concludere, secondo la sentenza T.A.R. in commento, che, “salva restando la necessità di un periodico monitoraggio della situazione, non sono, al momento, ravvisabili i presupposti stabiliti dalla legge per rendere necessaria la rimozione atteso che l’obbligo di smaltimento dei materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di dispersione delle relative fibre dovuto ad un cattivo stato di conservazione della sostanza o ad interventi di manutenzione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 giugno 2006, n. 6786)”.

a cura di P. Costantino e P. De Maria, tratto da L’Ufficio Tecnico 1/2011


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