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Bonus ristrutturazioni, 10% su oneri di urbanizzazione
L'Agenzia delle Entrate indica le strade per evitare “l’acconto”: il mancato riferimento all’agevolazione o una forma di pagamento alternativa

Doppia via per liberare i Comuni dalla ritenuta del 10% sui versamenti per oneri di urbanizzazione e Tosap, effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi del “bonus ristrutturazioni”:

1) evitare nella motivazione del bonifico il riferimento all’agevolazione (specificando solo, oltre alla causale del versamento, la circostanza che destinatario dello stesso è l’ente locale),

2) “tagliare la testa al toro”, optando per una forma di pagamento diversa, dal momento che il bonifico non è obbligatorio per fruire della detrazione del 36% quando beneficiaria è una Pubblica Amministrazione. Questo ha specificato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 4 gennaio.
 
Agevolazioni con ritenuta
Banche e Poste italiane sono obbligate – senza dover effettuare alcuna distinzione sulla base del destinatario – a operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta dal beneficiario, sui bonifici a pagamento delle spese “agevolabili” (“bonus ristrutturazioni” e agevolazione per lavori finalizzati al risparmio energetico – comunemente conosciuta come “55%”).
 
La questione affrontata dall’Amministrazione fa seguito alla circostanza che fra gli oneri che danno diritto alla detrazione del 36% rientrano sia quelli di urbanizzazione sia l’eventuale Tosap, dovuta quando, per ristrutturare l’immobile, si occupano marciapiedi o altre aree pubbliche con ponteggi, attrezzature o materiali. Pagamenti a fruire dei quali è il Comune.
 
Una soluzione nello spirito della norma
La ritenuta obbligatoria è stata introdotta dal Dl 78/2010 allo scopo di evitare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali.
 
La precisazione arrivata con la risoluzione n. 3/E trova sostegno, quindi, nella ragione prima della norma.

Una precisazione, del resto, che fa seguito a un altro chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: “si ritiene che il versamento della TOSAP mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo non precluda l’applicabilità del beneficio (del 36%).

Tale conclusione è coerente con i chiarimenti forniti nell’appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione Unico Persone Fisiche, voce “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio” in relazione alle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo, ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, per le quali non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni” (risoluzione n. 229/E del 2009).
 
Quindi, ricapitolando, per evitare che i Comuni subiscano la ritenuta del 10%, è possibile prima di tutto scegliere una modalità di pagamento diversa dal bonifico.

In alternativa, nello stesso non va riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l’apposito modulo (se predisposto dalla banca o dall’ufficio postale), limitandosi a indicare nelle motivazione il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento (oneri di urbanizzazione, Tosap eccetera).

In tal modo, la banca o Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento.
 
E’ ovvio che, nel caso gli enti locali avessero invece subito la ritenuta, questa potrà essere richiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione di altri tributi o contributi.

Fonte: Fisco Oggi


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