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Accertamento del valore di cessione di un terreno
Per confutare la presunzione di corrispondenza tra il valore per il Registro e quello per le imposte dirette non bastano le scritture contabili della società acquirente

Il valore di cessione di un terreno accertato ai fini dell’imposta di registro è utilizzabile anche in sede di accertamento della plusvalenza realizzata dal venditore e, quindi, nell’ambito delle imposte dirette. Il principio non viene meno qualora l’acquirente sia una persona giuridica.

È questa la decisione assunta dalla Corte di cassazione, con la sentenza 22793 del 9 novembre 2010.
 
Un contribuente riceveva un atto impositivo con il quale l’ufficio accertava a suo carico una plusvalenza da cessione di terreno, determinata sulla base del valore accertato ai fini dell’imposta di registro.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che, però, lo respingeva. Si rivolgeva allora ai giudici di seconde cure, che accoglievano l’appello proposto, annullando l’avviso di accertamento.

La Commissione tributaria regionale riteneva che la plusvalenza della vendita non avrebbe potuto essere calcolata con un’automatica trasposizione del valore accertato ai fini del registro e, inoltre, essendo stato acquistato il terreno da due società, l’ufficio avrebbe potuto accertare dalla contabilità delle stesse il prezzo pagato.
 
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, a cui si opponeva il contribuente con controricorso.
 
Secondo la Corte suprema, per costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di plusvalenze patrimoniali di un’impresa, l’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento della plusvalenza di cessione di un bene sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare tale presunzione di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione del bene, o il suo valore venale nelle ipotesi di destinazione a finalità estranee, e il valore accertato definitivamente in sede di applicazione dell’imposta di registro (Cass. n. 14581/01)”.

I Giudici hanno aggiunto, inoltre, che “la presunzione che un bene sia venduto al valore di mercato e quindi a quello accertato ai fini dell’imposta di registro, non è vinta dal rilievo che l’acquisto sia stato fatto da persone giuridiche, ben potendo queste, come quelle fisiche, pagare in nero il maggior prezzo rispetto a quello dichiarato nell’atto notarile; non può infatti assurgere al valore di presunzione contraria quella insussistente di veridicità delle scritture contabili”.
 
In conclusione, pertanto, la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, rinviando la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.
 
Con tale decisione, la Cassazione avalla, ancora una volta, l’orientamento ormai prevalente in seno alla Suprema corte, per cui esiste una presunzione semplice di corrispondenza tra il valore venale accertato ai fini dell’imposta di registro e il corrispettivo rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza nell’ambito delle imposte dirette. […]
 
 
La pronuncia odierna, tuttavia, apporta un quid pluris rispetto ai precedenti giurisprudenziali: con essa, infatti, la Cassazione ha stabilito che per confutare la presunzione di corrispondenza tra il valore accertato ai fini dell’imposta di registro e il corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette non sono sufficienti le scritture contabili della società acquirente, atteso che anche quest’ultima avrebbe ben potuto occultare il maggior corrispettivo effettivamente versato rispetto a quello risultante dalla contabilità e dall’atto notarile, al pari di una persona fisica.

Fonte: Fisco Oggi


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