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Edilizia, sottoscritto l'avviso comune sulla congruità
L'intesa prevede che il Durc è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato

 Il 28 Ottobre u.s. tutte le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto l’Avviso Comune che definisce l’introduzione degli indici di congruità nell’edilizia.

L’intesa completa un percorso avviato con la Legge Finanziaria 2007, con il tavolo di concertazione promosso dal Ministero del Lavoro nel dicembre 2006, con l’Agenda del settore costruzioni del 31 gennaio 2007 e con l’art. 118, comma 6 bis, del Codice Appalti.

Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che “al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato.

Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.

La Tabella definita nell’Avviso Comune riporta le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera in relazione alle Categorie OG. Tali percentuali sono comprensive dei contributi Inps, Inail e Casse Edili.

L’intesa prevede un periodo di applicazione sperimentale che coinciderà con tutto l’anno 2011 e che riguarderà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dal 1° gennaio 2011; per i lavori privati la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli di importo pari o superiore a 70.000 Euro (importo che dovrà essere asseverato dal direttore dei lavori).

Nei lavori pubblici l’attestazione di congruità sarà effettuata in occasione del rilascio del Durc per il saldo finale, per i lavori privati sarà effettuata al completamento dell’opera.

Nel corso del periodo sperimentale eventuali irregolarità sul rispetto degli indici di congruità non avranno effetti sul Durc.

Il sistema andrà a regime, con i relativi effetti sul rilascio del Durc, a partire dal 1° Gennaio 2012, per i lavori che avranno inizio da tale data.Il controllo è demandato alla Cassa Edile competente alla quale l’impresa principale dovrà dichiarare il valore dell’opera, le imprese subappaltatrici e sub affidatarie.

L’impresa risultata non congrua potrà dimostrare, assistita da personale della propria Associazione datoriale, di aver rispettato la percentuale di congruità attraverso costi non registrati in Cassa Edile (lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate …).

Le parti sociali hanno altresì convenuto di spostare al 1° Gennaio 2011 il termine fissato al 1° Ottobre 2010 per il rilascio del Durc negativo nei casi di superamento dei limiti di ricorso al lavoro part-time, così come definito negli accordi contrattuali. 

Fonte: Aniem
 


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