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P.A.: il Consiglio dei Ministri impugna alcune leggi regionali
In discussione alcune normative delle regioni Calabria, Friuli, Abruzzo e della provincia di Trento

Il Consiglio dei Ministri del 17 settembre ha impugnato le seguenti leggi regionali:
– La legge regionale della Calabria n. 16/2010 che, nel definire il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante (che è l’Autorità regionale che ha il compito di svolgere l’attività di preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture anche a favore del servizio sanitario regionale) prevede impegni di spesa che non sono in linea con quanto disposto nel Piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario, di cui all’Accordo tra il Presidente della regione Calabria  e i Ministri  della salute e dell’economia e delle finanze del 17 dicembre 2009.

In tal modo la disposizione regionale viola i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

– La legge della Provincia di Trento n. 16/2010. Alcune disposizioni della legge provinciale  concernente la “Tutela della Salute in provincia di Trento”, prevedendo che le nomine di alcuni dirigenti  dell’Azienda sanitaria cessano dal loro incarico novanta giorni dopo la data di assunzione in servizio del nuovo direttore generale, dispongono l’automatica decadenza di incarichi che non si pongono in diretta collaborazione con l’organo    politico,  violando in tal modo i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

– La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 12/2010 che, con riferimento a quanto disposto dall’articolo 4, comma 28, in tema di appalti pubblici,  eccede le competenze statutarie in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal proprio Statuto di autonomia, nonché invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) e lettera l), Cost.

Il legislatore regionale, infatti, disciplina le procedure di affidamento, di esclusione delle offerte anomale, di pubblicità della procedura, di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e  lavori in economia a cottimo, in modo difforme da quanto previsto dal Codice degli appalti, eccedendo dalle sue competenze statutarie e invadendo quelle dello Stato.

E’ stato, infatti, più volte statuito dalla Corte costituzionale che “il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome attraverso l’emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali”.

In proposito, le disposizioni del Codice degli appalti di cui al d. lgs. 163/2006, devono considerarsi espressione di riforma economico- sociale, che in quanto tale, vincolano il legislatore regionale (cfr. sentt. Corte Cost nn. 51/2006 e 447/2006).

– Su conforme parere del Ministero dell’Economia e del Dipartimento per la Pubblica amministrazione, la legge della Regione Abruzzo n. 24 /2010 che contiene una norma (art.5) in base alla quale si prorogano i contratti  di collaborazione in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma statale di riferimento per le amministrazioni pubbliche che intendono avvalersi di tali collaborazioni. La previsione regionale,  quindi, si pone in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui agli articoli 3 e  97 della Costituzione e con l’art. 117, comma secondo, lettera l), della  Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile considerato che i rapporti  di lavoro in parola sono disciplinati  dal  diritto privato. […]

– Su conforme parere del Ministero dell’Ambiente, la legge della Regione Abruzzo n. 31 / 2010  che detta  “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”.

La legge è stata censurata  limitatamente  ad una disposizione, relativa agli scarichi  di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche, che prevede, in caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, limiti diversi da quelli indicati dal Codice dell’Ambiente (d.lgs.  n. 152/2006 ) per lo scarico finale .

La norma regionale,  quindi, dettando disposizioni confliggenti con la normativa statale di riferimento, viola l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Fonte: Regioni.it


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