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Appalti: esclusione dalla gara per eccessivo ribasso
Lo ha stabilito il Tar Campania che ha respinto il ricorso di un'azienda che aveva presentato un'offerta anomala perché troppo bassa dal punto di vista economico

Può essere esclusa da una gara d’appalto l’impresa che presenta un’offerta economicamente anomala, giustificandola con un azzeramento dell’utile.

Lo ha stabilito il Tar Campania con la sentenza 1495/2010 del 17 marzo scorso ha respinto il ricorso di un’azienda che aveva presentato un’offerta anomala perché troppo bassa dal punto di vista economico.

Secondo i giudici campani, negli appalti con la Pubblica amministrazione l’impresa chiamata a giustificare l’anomalia della propria offerta non può difendersi con l’integrale azzeramento dell’utile di impresa o una sua quasi totale riduzione.

Grava infatti sull’impresa che presenta l’offerta l’onere di dimostrare la congruità della proposta presentata. L’impresa deve cioè provare, nonostante il ridotto margine di utile, di essere in grado di fornire una prestazione adeguata alla regolare esecuzione delle opere e a soddisfare l’interesse pubblico.

Il Tribunale Amministrativo della Campania ha esaminato il caso di una gara d’appalto per l’adeguamento di una caserma, alla quale hanno preso parte sette imprese.

La gara è stata sospesa per effettuare degli accertamenti su alcuni ribassi anomali, passo che ha richiesto l’insediamento di una commissione tecnica per la valutazione delle giustificazioni presentate dalle imprese e basate su costo del lavoro, tecniche utilizzate e oneri finanziari conseguenti all’appalto.

Dopo aver riscontrato inadeguatezze nel calcolo della retribuzione per i lavoratori e un piano di ammortamento non attendibile, elementi che hanno comportato l’esclusione di una delle imprese, un’altra azienda è stata ammessa alla gara.

La decisione, che ha provocato la denuncia per disparità di trattamento da parte dell’impresa esclusa, è stata giustificata con una valutazione globale effettuata sull’attendibilità dell’offerta.

Nel caso dell’impresa contro interessata, scelta in seguito all’esclusione, è stato riscontrato un ribasso più contenuto rispetto ai valori medi praticati. 

Fonte: Aniem


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