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Il titolo edilizio non è messo in discussione dal vincolo paesaggistico
Per il Consiglio di Stato l`avvenuto rilascio del titolo implica che è stato già rilasciato il titolo paesaggistico, o che questo non e` necessario

Non è necessario richiedere l`autorizzazione paesaggistica qualora venga posto un vincolo, per di piu` relativo e non assoluto, successivamente all`inizio dei lavori per i quali era stato a suo tempo rilasciato il titolo abilitativo edilizio.

In tal senso si e` pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3851 del 17/6/2010, partendo dal presupposto che essendo l`autorizzazione paesaggistica atto autonomo e “presupposto“ del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo edilizio, l`avvenuto rilascio del titolo (ovviamente se legittimo) implica o che e` stato gia` rilasciato il titolo paesaggistico, o che questo non e` necessario.

Chi ha ottenuto un titolo edilizio  non puo` peraltro vedere rimessa in discussione la validita` ed eseguibilita` del titolo stesso per effetto del sopravvenuto vincolo paesaggistico.

Tale principio dell`affidamento trova conferma anche nel disposto dell`art. 15, comma 4, T.U. Edilizia n. 380/2001, secondo il quale il permesso di costruire decade ex lege in caso di contrastanti sopravvenienze urbanistiche (cui estensivamente devono assimilarsi quelle paesaggistiche), salvo che i lavori siano gia` iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

All`ipotesi di inizio dei lavori deve assimilarsi quella in cui l`inizio non vi sia stato o sia stato interrotto a causa di un ordine o provvedimento di un`autorita` (nel caso di specie ordinanza cautelare emessa dal Tar) non imputabile all`interessato, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente iniziare o proseguire.

Di contro, osserva il Consiglio, il sopravvenuto vincolo paesaggistico e` opponibile, e dunque impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica:

a) per interventi edilizi che non siano stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio;

b) per interventi edilizi che siano gia` stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtu` di un precedente regime, e per i quali l`esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto imputabile al soggetto autorizzato.

Fonte: Ance


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