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Lavori pubblici: il Governo impugna la legge dell' Umbria
Contestati articoli della l.r. 3/2010 che disciplinano materie di competenza esclusiva statale e che ricadono in materie di legislazione concorrente

Non ha messo in discussione l’impianto normativo della legge della Regione Umbria che detta la disciplina per l’esecuzione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici, l’impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri

E’ quanto precisa il direttore all’ambiente, territorio e infrastrutture della Regione Umbria, Luciano Tortoioli, sulla decisione del Consiglio dei ministri che, con delibera del 12 marzo 2010, ha deciso di impugnare la legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio 2010. 

“L’impugnativa statale – sottolinea il direttore regionale – riconferma tutta la parte delle norme in materia di programmazione e controlli,  le disposizioni inerenti l’elenco di professionisti ai quali affidare i servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a centomila euro e quello delle imprese alle quali affidare con procedura negoziata l’esecuzione di lavori di importo fino a cinquecentomila euro(tali elenchi possono essere utilizzati da tutte le amministrazioni del territorio per affidare propri incarichi).

Inoltre, sono previste le disposizioni dettate in materia di antimafia finalizzate a consentire la tracciabilità dei pagamenti, quelle in materia di regolarità contributiva che, come già accaduto per gli interventi in edilizia privata da eseguirsi sul territorio, estendono il controllo anche alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere, i controlli sui cantieri aggiudicati con maxiribassi”.

Tortoioli quindi evidenzia che le censure mosse dal Governo sono state di due tipi: “Un primo gruppo è rivolto nei confronti di alcuni articoli della legge regionale che andrebbero a disciplinare materie rimesse alla competenza esclusiva statale, un secondo gruppo di motivi è invece rivolto nei confronti di articoli che ricadono in materie di legislazione concorrente”.

“In generale quindi, i motivi di impugnazione hanno contestato il criterio di aggiudicazione delle gare e la validità e durata dell’elenco prezzi: nel primo caso la legge regionale ha individuato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio da preferire, nel secondo la possibilità offerta dalla norma regionale di utilizzare l’elenco non aggiornato anche per gli interventi i cui bandi siano pubblicati entro il mese di giugno.

Fonte: www.regione.umbria.it

 


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