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Urbanistica: Tar Lazio contro le cessioni compensative
Per i giudici sono ammissibili solo in presenza di convenzioni liberamente sottoscritte dalle parti

Il Tar del Lazio (Sez. Seconda bis – 17 Febbraio 2010 n.2383) ha accolto il ricorso di una società privata ed ha bocciato l’istituto della cessione compensativa previsto dal Prg di Roma e già presente in altri Comuni.

Per il Tar i privati non possono essere costretti a cedere gratuitamente cubature al Comune senza che una legge dello Stato lo contempli, né pagare un contributo straordinario per le valorizzazioni stabilite dall´amministrazione.

La possibilità contemplata nel Prg prevede sulle aree vincolate a standard, di cedere i terreni al Comune, in alternativa all’esproprio, in cambio di una edificabilità (0,04 o 0,06 mq/mq) da concentrare sul 10% dell’area o da utilizzare altrove.

Il Tar ricorda che “la sottoposizione a controprestazione economica di attività svolte da enti pubblici, nell’esercizio di pubbliche potestà, nel vigente ordinamento è sottoposta al principio di legalità”.
Le compensazioni, quindi, sono ammissibili solo in presenza di convenzioni liberamente sottoscritte dalle parti.

Il Tar ritiene ha ritenuto che nella perequazione del Prg di Roma tali strumenti siano vincolanti, e dunque “se il privato intende accedere all’edificabilità riconosciuta dal piano, non può sottrarsi a questa contestuale ablazione stabilita con una vera e propria norma vincolante ex ante in via generale”.

“L’attribuzione al proprietario di una nuova quota di edificabilità con una contestuale – e sostanzialmente unilaterale – sottrazione parziale della stessa» «è fenomeno non conforme alla legislazione vigente”. 

Fonte: Aniem


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