MAGGIOLI EDITORE - Edilizia urbanistica: notizie, leggi e normative per Enti Locali e professionisti


Operatività Albo Regionale Appaltatori in Sardegna
Una sentenza del Tar Sardegna conferma la legittimità dell'aggiudicazione di un appalto, disposta in favore di un operatore qualificato A.R.A.

L’Assessore dei Lavori pubblici, Angelo Carta, informa tutte le stazioni appaltanti che con Sentenza n. 115 del 1° febbraio 2010, il Tar Sardegna ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione di un appalto, disposta in favore di un operatore qualificato Ara.

La citata pronuncia del giudice amministrativo fa seguito all’ordinanza n. 361/2009 del 30 settembre 2009, con la quale il Tar Sardegna, in sede cautelare, nell’accogliere la richiesta di sospensiva di un bando di gara, e relativo provvedimento di aggiudicazione, pronunciava sulla fondatezza della censura di illegittimità della clausola del bando di gara che ammetteva, alla procedura di gara, anche gli operatori iscritti all’Albo Regionale degli Appaltatori (A.R.A.) di cui alla vigente L.R. 14/2002.

Ebbene, con la richiamata sentenza n. 115 dello scorso 1° febbraio 2010, il Tar Sardegna, ritenendo di dover privilegiare la trattazione dei motivi dedotti dalla controinteressata in sede di ricorso incidentale (aggiudicataria qualificata A.R.A.), ha dichiarato la fondatezza del medesimo.

L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’inammissibilità del ricorso principale, per difetto di interesse a ricorrere dell’operatore, secondo graduato.

Per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale, il Tar Sardegna, non pronunciando sul merito, non conferma l’esito dell’ordinanza cautelare n. 361/2009, lasciando invariata la situazione ad essa preesistente, che vede aggiudicatario dell’appalto un operatore qualificato Ara.

Per quanto esposto, si conferma l’operatività dell’Albo Regionale degli Appaltatori, in linea con l’orientamento già espresso con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/8 del 16.1.2009, secondo cui la Sentenza 17 dicembre 2008, n. 411 della Suprema Corte, pur avendo dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 24 e 30, comma 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, non ha effetto caducante nei confronti della medesima legge regionale n. 14/2002 – allo stato non impugnata – e non comporta, pertanto, alcuna ricaduta sul vigente sistema di qualificazione regionale.

Fonte: www.regione.sardegna.it

 


www.ediliziaurbanistica.it