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Umbria, via libera al Piano Casa
Ampliamenti entro il 20%, riduzione dei tempi delle procedure e interventi per gli edifci abusivi sanati entro il marzo 2009

Prosegue la presentazione delle leggi regionali di rilancio dell’attività edilizia a seguito dell’accordo Stato-Regioni sul “Piano Casa”.

Oggi è la volta dell’Umbria che lo scorso 26 giugno ha approvato in via definitiva la legge regionale 13/2009.

Il testo, pubblicato nel BUR n. 29 del 29/6/2009, al Titolo II, Capo II prevede interventi su edifici abitativi, produttivi e pertinenziali finalizzati al rilancio dell’economia e alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli stessi edifici.

Riportiamo i contenuti essenziali della legge.

Definizione di edificio esistente
Edificio esistente, ai sensi del Regolamento regionale 9/2008, art. 22, commi 1 e 3, alla data del 31/3/2009 legittimato, con titolo abilitativo e accatastato prima del rilascio del titolo abilitativo per l’ampliamento.

Ampliamento di edifici residenziali
Ampliamento entro il limite del 20% della SUC di ciascuna unità immobiliare di edifici monofamiliare e bifamiliari, nonché, per tipologie diverse, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari, di edifici aventi SUC non superiore a 350 mq.

L’ampliamento non può superare la quantità massima di 70 mq. di SUC ad edificio.Qualora l’ampliamento sia realizzato in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall’edificio esistente, è condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità.

L’ampliamento deve essere realizzato con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica, definiti dalla Giunta regionale entro 60 giorni.

Demolizione e ricostruzione con ampliamento
Ampliamenti entro il limite del 25% della SUC esistente in caso di edifici a destinazione residenziale soggetti a demolizione e ricostruzione purché l’edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B. di cui alla l.r. 17/2008.

Gli interventi sono consentiti anche su edifici ove sono presenti destinazioni diverse dalla residenza, purchè non superiore al 25% da non computare ai fini dell’ampliamento.

Almeno il 50% dell’incremento della SUC esistente in caso si realizzino nuove unità abitative, è destinato ad alloggi di dimensioni non inferiori a 60 mq., da locare a canone concordato ai sensi della legge 431/2001 per almeno 8 anni.

Nel caso di edifici facenti parte di piani attuativi o programma urbanistico, l’ampliamento è previsto fino al 35% sempre condizionatamente alla certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B.

Ampliamento di edifici con destinazione produttiva
Ampliamento entro il 20% della SUC per edifici a destinazione produttiva artigianale, industriale e per servizi, ad esclusione di quelli alberghieri, extralberghieri e commerciali per medie e grandi strutture di vendita, ricadenti nelle zone di tipo “D”, mediante piano attuativo che interessi una superficie fondiaria di almeno 20.000 mq. e che preveda la riqualificazione architettonica e ambientale da attuare contemporaneamente all’ampliamento degli edifici e a condizione del rispetto delle normative sul recupero dell’acqua piovana, sul risparmio energetico e sull’utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui alla L.R. n. 17/2008. Tali piani sono sottoposti a parere della Provincia da rendersi entro 30 giorni.

Ambiti, zone e edifici esclusi dagli interventi
– Centri storici e aree soggette a vincoli di in edificabilità assoluta
zone agricole limitatamente agli edifici realizzati successivamente al 13/11/1997 e per quelli antecedenti l’ampliamento è consentito purché l’edificio nel suo complesso non superi la SUC di 450 mq;
– zone boscate;
– zone a rischio di frana e idraulico del PAI o comunque inedificabiIi per analoghe situazioni di rischio;
– ambiti sottoposti a consolidamento abitati;
– ambiti “A” e “B” dei parchi nazionali e ambiti “A” dei parchi regionali;
– edifici classificati come beni culturali o classificabili come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra;
– edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo e non sanati o condonati al 31/3/2009, prevedendo lo scomputo dall’ampliamento delle superfici oggetto di condono o sanatoria edilizia;
– edifici ricadenti in zone omogenee o ambiti ove lo strumento urbanistico preclude la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardano la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio.
 

Condizioni particolari per gli interventi
– Garantire il miglioramento  della qualità architettonica ed ambientale dell’edificio esistente;
– non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;
– mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime delle costruzioni;
– rispettare le normative tecniche per le costruzioni e antisismiche
limite temporale di validità per l’applicabilità delle disposizioni limitate agli interventi di ampliamento di edifici residenziali le cui istanze siano presentate entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge senza limitazione temporale per gli interventi sottoposti a piano attuativo o programma urbanistico per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali ovvero di piano attuativo per gli interventi di riqualificazione delle zone industriali
obbligo del procedimento edilizio abbreviato di cui all’art. 18 della l.r. 1/2004 per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici residenziali;
– obbligo della DIA per gli altri interventi di solo ampliamento degli edifici residenziali e degli ampliamenti previsti da piani attuativi di riqualificazione delle zone “D”;
– obbligo di trasmissione dell’istanza al comune con modalità telematiche o con posta elettronica certificata;
– sanzioni in caso di difformità previste dalla l.r. 21/2004;
– procedimenti e tempi ridotti per l’eventuale piano attuativo mediante adozione da parte della Giunta comunale.

Inoltre sono sottratte dagli ampliamenti le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio e
gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali
obbligo del reperimento di parcheggi pertinenziali privati e di aree per standard urbanistici per gli interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento degli edifici residenziali.

Compiti dei Comuni
I comuni, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge regionale, possono escludere l’applicabilità delle norme o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio

 Norme sulle densità edilizie previste dagli strumenti urbanistici
Le disposizioni prevalgono sugli strumenti urbanistici. 

 Fonte: www.regione.umbria.it

 


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