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Riqualificazione energetica degli edifici
Secondo l'Agenza delle Entrate la detrazione del 55% non si applica agli immobili locati dalle imprese  
 

Per i titolari di reddito d`impresa, la detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell`esercizio dell`attivita` imprenditoriale. Sono pertanto esclusi gli immobili locati a terzi e, in particolare, quelli locati da societa` immobiliari.

Cosi` afferma l`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.340/E del 1° agosto 2008, ribadendo che l`agevolazione, in virtu` di un`interpretazione sistematica della disposizione fiscale, e` riferibile esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi (cfr. anche R.M. 303/E/2008, che ha escluso il beneficio fiscale per gli immobili “merce“ delle imprese di costruzione).

In particolare, l`Amministrazione ha negato la possibilita` di fruire della detrazione fiscale ad una societa` che intende realizzare interventi “energetici“ agevolati su una serie di unita` residenziali, di propria proprieta` ed oggetto di locazione a terzi.

A parere dell`Agenzia, «condizione per poter fruire della detrazione e` che all`intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell`esercizio dell`attivita` imprenditoriale, mentre l`agevolazione non puo` riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell`attivita` esercitata», quali gli immobili locati dalle societa` immobiliari.

Dopo aver gia` negato l`agevolazione per gli immobili “merce“ delle imprese di costruzione l`Amministrazione circoscrive ulteriormente l`applicabilita` del beneficio ai soli fabbricati strumentali, utilizzati direttamente dai titolari di reddito d`impresa nell`esercizio della propria attivita`. Sulla base di tale orientamento, sarebbero pertanto esclusi dall`agevolazione gli interventi realizzati su tutti gli immobili concessi in locazione a terzi, siano questi a destinazione residenziale o strumentali “per natura“ (di cui all`art.43, comma 2, secondo periodo, del TUIR – D.P.R. 917/1986).

Questi ultimi pronunciamenti ministeriali si traducono, per le imprese che operano nel settore immobiliare, in una riduzione dell`ambito applicativo del beneficio fiscale, non potendo queste vedersi riconosciuta la detrazione ne` per i fabbricati destinati alla vendita, ne` per quelli concessi in locazione a terzi, senza che cio` trovi effettivo riscontro nel dettato normativo.

Si ribadisce, infatti, che ne` la norma istitutiva della detrazione (art.1, commi 344-349, legge 244/2007), ne` le relative disposizioni attuative (di cui al D.M. 19 febbraio 2007) pongono alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito d`impresa, in ordine alla necessita` di utilizzo diretto dell`immobile su cui eseguire gli interventi agevolati.

Fonte: www.ance.it

 
 
 


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