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Reverse Charge nell'edilizia
Chiarimenti ministeriali su appalto o prestazione d`opera e attivita` di installazione e manutenzione di impianti antincendio

Ai fini dell`applicazione del "reverse charge", di cui all`art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972, in relazione all`esatta identificazione del rapporto giuridico (appalto o prestazione d`opera) a cui l`inversione contabile e` applicabile, l`Amministrazione finanziaria ha ribadito che occorre far riferimento non tanto al nomen iuris del contratto concluso, quanto alla volonta` espresse dalle parti, desumibile dalle clausole contrattuali.

Inoltre, l`attivita` di installazione e manutenzione di impianti antincendio, ove ricorrano tutti i requisiti previsti e sia effettuata su un immobile, sconta l`applicazione del "reverse charge", poiche` inquadrabile come attivita` edile e riconducibile ad un codice della Sezione F ("Costruzioni") della Tabella ATECO 2007 [1].

Queste le principali novita` contenute in due recenti chiarimenti dell`Agenzia delle Entrate, la R.M. n.245/E e R.M. n.246/E del 16 giugno 2008, con le quali l`Amministrazione finanziaria affronta nuovamente il tema dell`applicazione del regime dell`inversione contabile nel settore edile.

In particolare, con la R.M. 245/E/2008, rispondendo ad una specifica istanza di interpello, proposta da un`impresa operante nel settore edile, l`Agenzia chiarisce che, qualora sussistano tutte le condizioni per l`applicazione del meccanismo del "reverse charge" [2], le prestazioni di installazione e manutenzione di un impianto antincendio scontano l`applicazione dell`inversione contabile se interessano un immobile. Diversamente, se tali prestazioni sono realizzate su strutture diverse dagli immobili, quali ad esempio, come nella fattispecie, piattaforme marine, impianti industriali, navi, l`IVA deve essere applicata secondo le normali modalita` di fatturazione, venendo meno la riconducibilita` di tali attivita` al settore edile.

Con la seconda pronuncia, la R.M. 246/E/2008, l`Amministrazione affronta nuovamente il tema dell`inapplicabilita` dell`inversione contabile nell`ambito di contratti di fornitura con posa in opera, in risposta ad un altro interpello proposto da un`impresa esercente attivita` di produzione e commercializzazione di prodotti non metalliferi per l`edilizia [3].

Oltre a ribadire il principio secondo il quale, ai fini della corretta qualificazione del rapporto giuridico posto in essere, occorre verificare gli effetti che questo produce in base alla comune intenzione delle parti, e non gia` considerando il nomen iuris attribuito al contratto concluso, l`Agenzia puntualizza che:

– qualora l`attivita` svolta consista nella semplice posa in opera dei materiali prodotti, questa riveste natura accessoria rispetto alla fornitura degli stessi e, pertanto, la prestazione dovra` essere assoggettata ad IVA con le modalita` ordinarie, anche nel caso in cui sia effettuata da soggetti terzi, sulla base di un contratto di appalto o subappalto affidato dall`impresa produttrice, in quanto quest`ultima effettua, in ogni caso, cessioni di beni e non prestazioni di servizi nei confronti del proprio committente;

– diversamente, qualora l`attivita` svolta consista nella realizzazione di beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati e sia inquadrabile tra quelle del settore edile, ai sensi della Tabella ATECO 2007, verificate tutte le altre condizioni previste dalla lett. a) del comma 6 del citato art. 17, trovera` applicazione il meccanismo del "reverse charge";

– in ordine alle modalita` di fatturazione delle operazioni effettuate in presenza di un`Associazione Temporanea d`Imprese (ATI), rinviando alle conclusioni gia` fornite nella R.M. n.172/E/2007, qualora l`ATI assuma funzione esterna e, dunque soggettivita` giuridica, gli obblighi di fatturazione sono a carico della societa` capogruppo, tuttavia non opera l`inversione contabile con riferimento all`esecuzione delle opere da parte delle singole imprese associate, non configurandosi fra queste ultime e la stessa ATI un contratto di subappalto (ma di mandato) [4].

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Note
[1] Codice 45.33.0 della Sezione F ("Costruzioni") della Tabella ATECOFIN 2004 "Installazione di impianti idraulico-sanitari", corrispondente, nello specifico, al codice 44.22.03 della Sezione F della Tabella ATECO 2007 "Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)".
[2] Ai sensi dell`art.17, comma 6, lett. a) del D.P.R. 633/1972, il "reverse charge" si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile, da soggetti subappaltatori nei confronti dell`appaltatore principale o di un altro eventuale subappaltatore.
[3] Codice 23.99.00 della Sezione C ("Attivita` manifatturiere") della Tabella ATECO 2007 "Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi"
[4] A medesime conclusioni si giunge anche nell`ipotesi piu` generale che l`ATI sia un soggetto trasparente sotto il profilo civilistico e fiscale, non dando vita ad un autonomo soggetto di diritto, in quanto, in questo caso, gli obblighi di fatturazione sono posti direttamente in capo alle singole imprese associate a cui e` rimessa l`esecuzione

Fonte: www.ance.it

 


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