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Rimborso ICI
Corte di Cassazione, sentenza 11094/2008: immobile che nel 1996 era in categoria catastale A/7 e che la Commissione Tributaria ha inquadrato in A/2

La Corte di Cassazione (sentenza n. 11094 del 7 maggio 2008) ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Positano contro un cittadino che chiedeva il rimborso del ICI su un’immobile. Tale immobile, nel 1996, era stato assegnato dall’UTE nella categoria catastale A/7 e che la Commissione Tributaria aveva inquadrato nella categoria catastale A/2 riducendone pertanto la rendita catastale.

Nel 2001 il contribuente ha ricevuto il parere favorevole anche dai Giudici di II grado e una volta decorsi i termini per l’impugnativa in Cassazione, nel 2003 ha presentato il rimborso dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) per il periodo 1996-2002.

Secondo il comune il rimborso dell’ICI non è retroattivo: il contribuente non può richiedere il rimborso su tutto il periodo 1996-2002 ma esclusivamente per il triennio che precede l’istanza prodotta.

La suprema Corte di Cassazione ha respinto tutte le motivazioni del Comune e pertanto il contribuente che ha versato la maggiore imposta ha diritto al rimborso a partire da quando ha iniziato a pagare il tributo e non da quando il giudice ha modificato questa rendita.


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