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Alloggio sociale: bozza non vigore del Decreto
Definizione concordata nella scorsa legislatura con la conferenza unificata stato, regioni e comunità locali

La Corte dei conti ha registrato il decreto interministeriale contenente la definizione di "alloggio sociale" concordato nella scorsa legislatura con la conferenza unificata stato, regioni e comunità locali.
La definizione delle caratteristiche degli alloggi sociali è nell’art. 5 della Legge 9/2007 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) e adempie alla Decisione 2005/842/CE della Commissione europea che stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato (nella forma della compensazione degli obblighi di servizio pubblico) concessi alle imprese che gestiscono servizi d’interesse economico generale, sono considerati compatibili con il mercato comune.

È definito “alloggio sociale” l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che riduce il disagio abitativo di individui e nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione nel libero mercato. Sono compresi gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche (esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni, e anche alla proprietà.
Le Regioni e le Anci regionali definiranno i requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio sociale e stabiliranno il canone di locazione, tenendo conto delle capacità economiche degli aventi diritto, della composizione del nucleo familiare e della tipologia di abitazione.
L’alloggio deve rispondere ad alcuni requisiti, tra i quali essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.


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