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Energia: le ultime novità in Gazzetta
I DM del 5 marzo e del 7 aprile 2008 su efficienza e riqualificazione energetica

Pubblichiamo le ultime novità in materia di innovazione industriale per l’efficienza energetica e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente comparse sulla Gazzetta Ufficiale: 

DM 5 marzo 2008
Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale per l’Efficienza Energetica.
(S.O. 26/4/2008 n. 98)

DM 7 aprile 2008
Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(G.U. 24/4/2008 n. 97)

Nel DM 7 aprile 2008 vengono recepite le indicazioni riportate nell’articolo 1, commi 20, 23, 24 e 286 della legge n. 244/1997.
Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve superare i valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
Per interventi sull’involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su:
– edifici esistenti;
– parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K (per la definizione di tali reqisiti si veda il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008).
Sono agevolabili anche le sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, sono tenuti ad acquisire l’attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica e trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica.

Per quanto concerne la redazione dell’attestato di certificazione energetica degli edifici, viene precisato che per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, tale attestato, ove richiesto, è prodotto, dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’art. 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero le procedure stabilite dalle Regione o dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.

Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;

Per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’asseverazione deve riportare due elementi:
–  una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene
– i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell’intervento, valori che devono essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Per gli interventi di sostituzione di finestre e di installazione di pannelli solari, non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica; di conseguenza il nuovo decreto ha introdotto, con l’allegato F, una scheda informativa semplificata nella quale indicare:
– i dati del soggetto che sostiene le spese;
– i dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento;
– i dati identificativi dell’impianto termico;
– la tipologia di intervento eseguito;
– i dati relativi agli infissi e/o ai pannelli solari;
– il costo dell’intervento;
– l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio e le prestazioni delle pompe di calore si trovano nei nuovi allegati G ed H al decreto.

Per gli interventi sull’involucro edilizio, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW, il calcolo dell’indice di prestazione energetica dovrà seguire la metodologia contenuta nell’allegato I del Dlgs 192/2005 oppure, in alternativa, con la nuova procedura semplificata di cui all’allegato G al decreto 7 aprile 2008.

 

 


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