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Detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica
Agevolazione per chi ha sostenuto le spese, a condizione che i nomi risultino dalle relative fatture

Per le persone fisiche non titolari di reddito d`impresa – nell`ipotesi in cui gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, agevolati con la detrazione del 55% (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) siano effettuati da piu` soggetti, i cui nominativi, indicati nella scheda informativa, non coincidano con quelli riportati sulle fatture o sul bonifico – l`agevolazione e` riconosciuta a coloro che hanno effettivamente sostenuto le spese, a condizione che i loro nomi risultino dalle relative fatture.

Inoltre, la detrazione spetta anche ai familiari conviventi con il possessore o detentore dell`immobile, che sostengano le spese per gli interventi di risparmio energetico, a condizione che la convivenza risulti fin dall`inizio dei lavori.

Questo il Parere dell`Agenzia delle Entrate (con Circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), nell`ambito delle risposte fornite ai quesiti formulati dai C.a.f. in merito alle corrette modalita` di compilazione del modello 730/2007.

Il Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel prevedere le modalita` applicative della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, ha previsto, fra gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti:

– l`invio all`ENEA, entro sessanta giorni dalla fine di lavori, della scheda informativa;
– per le sole persone fisiche non titolari di reddito d`impresa, il pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario o postale.

In tal ambito, con la citata C.M. n. 34/E/2008 l`Agenzia delle Entrate, richiamando le indicazioni gia` fornite con riferimento agli adempimenti necessari per usufruire della detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie, nell`ipotesi in cui piu` soggetti sostengano le spese per la realizzazione dell`intervento, ha chiarito che:

– in caso di mancata coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l`intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che il suo nominativo sia indicato in fattura;

– i familiari conviventi con il possessore o detentore dell`immobile oggetto dell`intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione del 55%, a condizione che il requisito della convivenza, che deve essere stabile e non solo episodica, sussista fin dall`inizio dei lavori.

Di seguito, un estratto della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008 n. 34/E – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti (Estratto).

Oggetto: Risposte a quesiti in materia di compilazione del 730/2008 e assistenza fiscale presentati dalla Consulta nazionale dei C.a.f. e ulteriori chiarimenti

(omissis)

11. Detrazione d’imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica di edifici

11.1 Bonifico intestato a un solo interessato

D. Nel caso in cui nella realizzazione dell’intervento siano coinvolti più soggetti aventi diritto alla detrazione, ad esempio due coniugi, e non vi sia coincidenza tra i nominativi indicati nella scheda informativa inviata all’ENEA e l’intestazione dei documenti di spesa (fattura e bonifico) chi può fruire del beneficio?

Tra gli adempimenti richiesti per poter beneficiare della detrazione d’imposta del 55 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica è previsto, tra l’altro, l’invio all’ENEA della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, e il pagamento della spesa mediante bonifico.

R. In merito alle modalità di ripartizione della spesa tra più soggetti aventi diritto alla detrazione, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i nominativi riportati sulla scheda informative e quelli riportati sulla fattura o sul bonifico, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni già fornite in relazione tali aspetti per quanto concerne la detrazione del 36 per cento, posto che, ai fini in esame, si può equiparare la scheda informativa da trasmettere all’Enea alla comunicazione di inizio lavori da trasmettere al centro operativo di Pescara. Può tornare utile, ad esempio quanto chiarito con circolare n. 15 del 2005, la quale, riprendendo precedenti pronunce, ha precisato che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull’intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. La medesima circolare ha altresì chiarito che, nell’ipotesi in cui un coniuge abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura e’ intestata all’altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura. Con riferimento alla detrazione del 55 per cento, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.

11.2 Soggetti conviventi

D. A quale data deve essere soddisfatta la condizione di soggetto convivente per poter beneficare della detrazione d’imposta?

R. I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d’imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Ciò premesso, al fine di usufruire della del beneficio della detrazione si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.

(omissis)

Fonte: www.ance.it

 


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