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Enti locali: le scadenze per accedere al fondo infrastrutture
In Gazzetta il decreto del ministero dello sviluppo economico con le istruzioni ai comuni. Lavori da consegnare entro il 30/9 per accedere ai contributi

di Andrea Mascolini – da Italia Oggi del 4 aprile 2008

Per il contributo a valere sul fondo infrastrutture per gli enti locali la consegna dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre 2008 e, per gli interventi che hanno gia` ricevuto un contributo, l`entrata in esercizio deve avvenire entro il 31 dicembre 2008. E` quanto prevede il decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 marzo 2008, che disciplina le procedure attuative per l`erogazione dei contributi del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.

Si tratta del fondo istituito con l`articolo 55 della Finanziaria 2002 presso il ministero per lo sviluppo economico che aveva la finalita` di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, intendendo anche garantire il raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali.

Con due decreti ministeriali (dell`8 febbraio 2003 e del 18 luglio dello stesso anno) furono individuati gli interventi fra i quali i piu` rilevanti: la ristrutturazione della Via del Mare e dell`Ostiense a Roma, le infrastrutture per il patto territoriale di Taranto, il collegamento Padova-Abano, la messa in sicurezza della S.S. 434 a Verona e molte altre opere finanziate per un importo variabile da 4 milioni a 200 mila euro. Successivamente, la sentenza della Corte costituzionale del 20/29 gennaio 2004, n. 49 aveva dichiarato l`illegittimita` della disposizione che istituiva il fondo, mentre la legge 140/2004, per assicurare l`equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, aveva comunque stabilito che per le somme erogate non si doveva «dare luogo a ripetizione di quanto corrisposto», autorizzando il pagamento delle somme indicate nei decreti che avevano definito gli interventi ammissibili.

Adesso il decreto del ministero dello sviluppo economico interviene a sanare una situazione di incertezza sul procedimento da seguire e sulla effettiva disponibilita` dei fondi che aveva avuto conseguenti ripercussioni sui tempi di affidamento dei lavori e di conclusione degli interventi.

Il decreto, per accelerare la conclusione degli interventi, affronta il problema stabilendo innanzitutto dei termini ben precisi: entro il 30 settembre 2008 dovra` avvenire la consegna dei lavori, mentre entro il 30 marzo 2012 dovra` avvenire l`entrata in esercizio dell`opera (termine che viene anticipato al 31 dicembre 2008 se e` stato gia` erogato in tutto o in parte il contributo).

Se non saranno rispettate queste scadenze gli enti locali rischieranno la decadenza dei contributi o un procedimento per la revoca del finanziamento. Il decreto, applicabile agli interventi inseriti nei due decreti del 2003, non riguardera` le iniziative per le quali non sono state impegnate somme o non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione al ministero entro il 31 dicembre 2003. Gli enti locali dovranno trasmettere un documento riassuntivo con le indicazioni relative all`importo del finanziamento accordato, alla copertura finanziaria, il cronoprogramma, la data di prevista consegna dei lavori e la data di prevista entrata in esercizio dell`opera. Si precisa anche che le eventuali economie conseguenti a ribassi d`asta saranno acquisite allo stato di previsione del ministero.

Quest`ultimo provvedera` all`erogazione del contributo in quattro soluzioni: 20% come anticipazione, due quote pari al 35% dopo l`avvenuta utilizzazione dell`80% del contributo e il 10% a titolo di saldo dopo la trasmissione del certificato di collaudo dell`opera.


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