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Testo unico sicurezza: ultima versione approvata dal CdM
Ancora sanzioni pesanti per chi non rispetta le norme

Il nuovo testo unico rivisita e riordina le tante disposizioni emanate in quasi sessanta anni in materia di sicurezza sul lavoro.

Particolare importanza è data alle sanzioni: 27 articoli rispondono in questo senso agli eventi tragici e agli infortuni degli ultimi anni.

Consultate il Decreto Legislativo e i suoi allegati.

In sintesi il Decreto Legislativo:

Titolo I
Capo IV
Prevede sanzioni per:
– il datore di lavoro e il dirigente (articolo 55), per i quali sono previste sanzioni amministrative da 100 a 12.000 euro e l’arresto da 2 mesi ad 1 anno;
– il preposto (articolo 56), per il quale sono previste sanzioni amministrative da 300 a 2.000 euro e l’arresto da 1 a 3 mesi;
– i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori (articolo 57), per i quali le sanzioni vanno da un mese d’arresto o ammenda da 600 a 2.000 euro per i primi, da 4 a 8 mesi di arresto o ammenda da 15.000 a 45.000 euro per i fabbricanti ed i fornitori, ed infine arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro per gli installatori;
– il medico competente (articolo 58), per il quale è previsto l’arresto da uno a tre mesi o l’ammenda da 500 a 10.500 euro;
– i lavoratori (articolo 59), con arresto fino ad un mese o ammenda da 50 a 600 euro;
– i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo (articolo 60), per i quali è prevista solo la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 2.000 euro.

Titolo II
Tratta la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.
Articolo 63: definizioni dei requisiti di salute e di sicurezza da soddisfare nei luoghi di lavoro.
Articolo 64: definizione degli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza, e le uscite di emergenza, l’eliminazione dei difetti rilevati all’interno dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, la pulitura dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi al fine assicurare condizioni igieniche adeguate, la manutenzione e, infine, il controllo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza
Articolo 66: vieta l’accesso dei lavoratori senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la loro vita e integrità fisica in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e luoghi simili, in cui è possibile il rilascio di gas deleteri.
Articolo 67: obbligo di notifica all’organo di vigilanza competente territoriale della costruzione e realizzazione/ampiamenti/ristrutturazioni di edifici o locali destinati a lavorazioni industriali.
Capo II
Articolo 68: sanzioni in caso di inosservanza dei precedenti articoli e in particolare sanzioni per il datore di lavoro (arresto da 3 a 12 mesi o ammenda da 1.000 a 16.000 euro).
Capo III
Impianti e apparecchiature elettriche

Titolo III
Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
Sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di impianti e apparecchiature elettriche (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro).

Titolo IV
Obblighi di tutte le persone interessate all’interno dei cantieri temporanei o mobili
Capo III
Definite le sanzioni per:
– i committenti e i responsabili dei lavori, arresto da 2 a 6 mesi o sanzione amministrativa da 1.200 a 10.000 euro;
– i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, arresto da 2 a 6 mesi o sanzioni da 1.250 a 12.000 euro;
– i datori di lavori e i dirigenti, arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 500 a 12.000 euro;
– i preposti, arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro;
– i lavoratori, arresto fino a 4 mesi o ammenda da 500 a 5.000 euro.

Titolo V
Disposizioni generali in tema di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Capo II
Articoli 165 e166: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).

Titolo VI
Disposizioni generali in tema di movimentazione manuale dei carichi
Capo II
Articoli 170 e 171: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).

Titolo VII
Disposizioni generali in tema di attività lavorative che comportano l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali
Capo III
Articoli 178 e179: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).

Titolo VIII
Disposizioni generali in tema di attività lavorative sottoposte ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni e altro)
Capo VI
Articoli 219 e 220: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da 1.000 a 12.000 euro) e a carico del medico competente (arresto fino a tre mesi o sanzione da 1.000 a 4.000 euro).

Titolo IX
Disposizioni generali in tema di sostanze pericolose
Capo IV
Articoli da 262 a 265: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto fino a 8 mesi o ammenda da 1.000 a 18.000 euro), a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro), a carico del medico competente (arresto fino a due mesi o sanzione da 200 a 4.500 euro) e, infine, a carico dei lavoratori (arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro).

Titolo X
Disposizioni generali in tema di esposizione ad agenti biologici
Capo IV
Articoli da 282 a 286: sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto fino a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 18.000 euro), a carico del preposto (arresto da 4 a 8 mesi o sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro), a carico del medico competente (arresto fino a due mesi o sanzione da 1.000 a 4.000 euro), a carico dei lavoratori (arresto fino a 1 mese o ammenda da 103 a 600 euro) e, infine, sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti con sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

Titolo XI
Disposizioni generali in tema di protezione da atmosfere esplosive
Capo II
Articolo 297: sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro).

 


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