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Aggiornamento normativo regionale 2008
Le principali novità legislative in alcune Regioni italiane

Lombardia (DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la VAS" – Pubblicata sul 2° S.S. al BUR n. 4 del 24 gennaio 2008)

La Regione Lombardia, per attuare Direttiva CE 2001/42, ha introdotto nel proprio ordinamento lo strumento della VAS con l’articolo 4 della LR 12/2005. Il Consiglio Regionale ha approvato, con Deliberazione n. 351 del 13/3/2007, gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (vedi News Ance n. 1908 del 18/4/2007), di cui al sopracitato articolo 4.
La Giunta Regionale ha disciplinato le modalità di svolgimento dei procedimenti di VAS nonchè della fase di verifica preventiva. Alla deliberazione sono stati allegati alcuni modelli metodologici e procedurali tendenti a definire come deve essere effettuata la VAS nei vari strumenti di pianificazione, tra cui i PGT comunali (compresi quelli dei piccoli comuni), i PTCP delle Province, i Piani dei Parchi regionali, ecc..

Puglia
1) DGR n. 2000 del 27 novembre 2007 "Linee guida per l`applicazione del DPR 447/1998. Sportello Unico per le Attività Produttive" – Pubblicata sul BUR n. 4 del 9 gennaio 2008

Nell’ambito del disegno di riordino e semplificazione di numerose materie che hanno riflessi sulle attività produttive, la Giunta regionale ha predisposto e aggiornato le linee guida utili a promuovere lo strumento dello Sportello Unico quale luogo di incontro fra amministrazione pubblica e cittadini. L’aggiornamento è avvenuto in seguito delle più recenti modifiche legislative (legge 15/2005 e legge 80/2005) in tema di procedimento amministrativo, con l’obiettivo di contribuire alla risoluzione delle criticità sollevate dall`applicazione pratica di tale istituto in Puglia.

Le Linee guida trattano i seguenti aspetti:

– ambito di applicazione e definizione degli interventi;
– modalita` di gestione dello Sportello Unico;
– rapporti tra sportello unico per le attivita` produttive e sportello unico per l`edilizia;
– il procedimento;
– il rilascio delle autorizzazioni e il controllo sulla messa in opera degli impianti realizzati;
– la procedura regionale semplificata per le aree destinate ad insediamenti produttivi;
– la procedura autorizzativa per l`insediamento di attivita` produttive in contrasto con gli strumenti urbanistici;
– indirizzi per l`attuazione della procedura semplificata (introdotta con l`art. 36 della L.R. 22/2006 che rinvia agli artt. 4-14 della LR 20/2001) relativa alle varianti per la localizzazione di aree produttive mediante la quale la Regione ha inteso anche limitare un uso improprio delle norme sullo Sportello Unico per l`insediamento di singole attivita` produttive in contrasto con gli strumenti urbanistici.

2) Art. 27 – LR n.1 del 19 febbraio 2008 – Finanziaria 2008 – "Applicazione della DIA per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" – BUR n. 30 del 22 febbraio 2008

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe) potranno essere realizzati in Puglia presentando la denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli artt. 22 e 23 TU Edilizi.
In particolare, fatte comunque salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, la DIA può essere presentata nei seguenti casi:

a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire;
b) impianti eolici on-shore;
c) impianti idraulici;
d) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
e) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;
f) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
g) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli,commerciali e servizi, esistenti o da costruire.

Liguria
1)
LR n. 1 del 7 febbraio 2008 "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell`offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali" – BUR n. 1 parte I del 13 febbraio 2008)

Per tutte le strutture ricettive classificate come "alberghi" (per le loro pertinenze la cui attività sia cessata e per quelle in corso di realizzazione), l’articolo 2 prescrive un vincolo di destinazione d`uso (ad albergo) con divieto di modifica.
A tal fine i Comuni, entro un anno, effettuano il censimento di tali strutture distinguendo quelle che, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli imprenditori alberghieri, necessitano di miglioramento o ampliamento. La mancata effettuazione del censimento abilita i soggetti interessati a richiedere l`intervento della Regione in via sostitutiva.
A seguito del censimento e in deroga al divieto di cui sopra i Comuni possono chiedere il non assoggettamento a vincolo delle strutture che risultano talmente inadeguate da non consentire in nessun modo la prosecuzione delle attività ricettive. Contestualmente a tale individuazione i Comuni dovranno individuare le trasformazioni d’uso ivi consentite.
L’art 4 contiene la disciplina della programmazione dell`offerta turistico-ricettiva all’interno dei PUC. Esso prevede che i Comuni (nell’adozione dei progetti preliminari di PUC) debbano individuare, sulla base di una preventiva analisi della dotazione esistente, la capacità turistico-ricettiva futura e dettare la relativa disciplina urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale, riferita con riferimento agli interventi sia di nuova realizzazione, sia di miglioramento e ampliamento delle strutture già esistenti.

2) LR n. 1 del 7 febbraio 2008 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari" – BUR n. 1 parte I del 13 febbraio 2008

La legge aggiorna, abrogando la vecchia disciplina, la classificazione delle strutture ricettive alla luce delle modificazioni affidando a successivi Regolamenti di attuazione la definizione dei requisiti igienico-sanitari, tecnico-estetici e delle caratteristiche che le strutture disciplinate dovranno possedere e garantire.

fonte: www.ance.it

 


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