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Emilia Romagna: rendimento energetico edifici, via a nuove norme
Miglioramento consumi energetici degli edifici per riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e produzione di acqua calda sanitaria

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, che riguarda non solo le abitazioni ma anche gli edifici in uso alle imprese artigiane, industriali, agricole e del terziario.

Si tratta di importanti novità concernenti i nuovi edifici e le ristrutturazioni di quelli superiori a 1000 mq e la adozione dell’obbligo di certificazione energetica, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2008.

"E’ il primo atto di attuazione del Piano energetico regionale che darà un grande contributo al risparmio energetico e darà avvio ad un forte processo di innovazione nel settore abitativo. La Regione ha ora un quadro normativo completo unico in Italia", ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive e piano energetico Duccio Campagnoli. "Il settore abitativo rappresenta circa un terzo dei consumi energetici nella regione e con le nuove norme si stabilisce da subito il dimezzamento dei consumi energetici degli edifici. Oggi un edificio consuma mediamente 160-180 kw al mq. Dal 1° luglio ci sarà l’obbligo per i nuovi edifici di non superare i 70-80 kw e di una classificazione che individui i rendimenti più virtuosi".

In sintesi, l’atto approvato disciplina:

1) i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;

2) l’attestato di certificazione energetica degli edifici; l’esercizio e la manutenzione degli impianti energetici;

3) l’allestimento di un sistema informativo regionale volto a monitorare l’evoluzione dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti in relazione alla entrata in funzione della disciplina regionale in materia;

4) le misure di sostegno e di promozione finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici.

L’atto norma il rendimento energetico dei nuovi edifici e le ristrutturazioni degli edifici con superficie superiore ai 1000 metri quadrati e stabilisce le prestazioni energetiche riferite a interventi su singoli elementi edilizi (caldaie, coimbentazione del tetto e sottotetto, "cappotto", doppi vetri).

L’atto dà attuazione alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici e alla Direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza energetica degli usi finali di energia ed i servizi energetici, in conformità ai principi fissati dal D.Lgs. 192/2005.

Il D.Lgs. 192/2005 infatti rende esplicita la "clausola di cedevolezza" nel senso che, considerando che la materia in questione è tra quelle a competenza legislativa concorrente, le norme statali di dettaglio sono sostituite dalle norme regionali quando adottate.

1) Requisiti minimi, certificazioni, certificatori e incentivi

Nel merito del capitolo "Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici" l’atto fissa degli standard differenziati per le diverse tipologie d’intervento:

– edifici nuovi ovvero ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

– ristrutturazione di edifici di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;

– riqualificazione delle superfici opache (tetto, pareti) e superfici trasparenti (vetri);

– installazione di impianto di riscaldamento o ristrutturazione di impianti esistenti;

– sostituzione caldaie.

Detti standard inoltre sono differenziati in funzione delle tipologie d’uso degli edifici (edifici ad uso abitativo, uffici, alberghi, edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, sportive, socio-sanitarie, ecc.), in relazione alle diverse caratteristiche climatiche dell’area di insediamento (tali caratteristiche sono indicate dal coefficiente "Gradi Giorno") e al coefficiente di "forma" dell’edificio (dato dal rapporto tra superficie e volume disperdente).

Il provvedimento regionale dà attuazione e stabilisce l’entrata in vigore dal 1° luglio 2008 degli obblighi di rendimento energetico indicati dalle direttive comunitarie prevedendo anche nuove indicazioni per la progettazione degli edifici e per disciplinare il consumo di energia nel periodo estivo.

Il provvedimento inoltre dispone l’utilizzo obbligatorio delle fonti rinnovabili. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione ovvero edifici esistenti oggetto di ristrutturazione integrale o in occasione di nuova installazione di impianti termici, l’impianto di produzione dell’energia termica dovrà essere progettato in modo che almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria sia coperto da fonti rinnovabili.

E’ inoltre obbligatoria l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una potenza da installare non inferiore a 1 kW per unità abitativa.

Il provvedimento della Regione introduce anche la novità per la quale l’uso delle fonti rinnovabili nel caso in cui vi sia un’impossibilità tecnica di realizzare gli impianti a fonti rinnovabili nell’edificio in questione, attraverso soluzioni alternative quali il collegamento ad una rete di teleriscaldamento; l’adozione di impianti di micro-cogenerazione; il collegamento a impianti di fonti rinnovabili comunali. La Regione prevede, infatti, di realizzare piattaforme fotovoltaiche in ogni territorio.

2) La certificazione energetica

Il provvedimento regionale dà avvio alla certificazione energetica degli edifici (dalla classe A+ dei più virtuosi a scendere) e dispone che l’attestato debba essere disponibile, con scadenze temporali differenziate, nei casi di:

– edifici di nuova costruzione ovvero soggetti a profonda ristrutturazione (2008);

– edifici oggetto di compravendita (2008);

– singole unità immobiliari oggetto di compravendita (2009);

– edifici ovvero singole unità immobiliari oggetto di locazione (2010).

Il certificato energetico è reso obbligatorio per accedere agli incentivi nazionali, regionali e locali che riguardino il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e anche nel caso di edifici pubblici dati in gestione a società di servizi.

3) L’accreditamento dei certificatori

Il certificato energetico di un edificio, di durata decennale, sarà rilasciato da un soggetto qualificato e "accreditato" dalla Regione.

Possono essere accreditati quali soggetti certificatori:

– tecnici qualificati, singoli o associati, in possesso dei requisiti di esperienza professionale in materia e di diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali ovvero diploma di geometra o perito industriale;

– società di ingegneria;

– società di servizi energetici;

– organismi di ispezione;

– organismi di certificazione.

Il provvedimento regionale disciplina i contenuti del certificato:

– certifica l’efficienza energetica dell’edificio collocandola nell’ambito delle classi prestazionali fissate dalla Regione;

– colloca il rendimento energetico dell’edificio rispetto ai valori vigenti di legge;

– fornisce suggerimenti agli utenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento delle prestazioni.

4) Misure di sostegno e incentivazione

Per chi realizza edifici con rendimenti energetici inferiori a 50 kw al mq annuo sono previsti incentivi nelle norme di costruzione.

fonte: www.regione.emilia-romagna.it

 


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