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Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
I comitati regionali dovranno programmare e coordinare le forze ispettive. Mercoledi 5 o giovedi 6 marzo il via libera al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Un Consiglio dei ministri straordinario darà (mercoledi 5 o giovedi 6 marzo, in tempo utile per poter aggiungere alla parte generale gli altri titoli relativi alle parti speciali della legge delega 123/07) il via libera al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I sottosegretari al Lavoro Antonio Montagnino e alla Salute Gian Paolo Patta, insieme ai tecnici dei due ministeri, hanno lavorato a lungo sul Titolo I della nuova «626» dopo gli ultimi incontri con le parti sociali.

La palla passerà poi al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni per i pareri di conformità. Solo se al provvedimento sarà riconosciuta una corsia preferenziale sarà possibile il varo delle nuove regole sulla sicurezza, prima della chiusura della legislatura.

Le disposizioni che il Governo si appresta a licenziare in parte recepiscono adempimenti e modalità di esecuzione già previsti, in parte creano nuovi obblighi o ne vengono precisati meglio i contenuti.

La novità riguarda gli organi di vigilanza, che dovranno operare secondo criteri di programmazione e di coordinamento stabiliti dai Comitati regionali. L’attività di vigilanza delle Asl sarà autofinanziata mediante la costituzione di un fondo attivato da un capitolo regionale cui affluiranno le sanzioni comminate dai funzionari.

Con ogni probabilità, verranno confermate le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza, regolamentate dall’articolo 36 bis del Dl 223/06 ed esteso a tutti i settori e alla materia della sicurezza dall`articolo della legge 123.

Il provvedimento di sospensione avrebbe dovuto trovare applicazione in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del ministero del Lavoro, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema stabilisce che, in attesa del decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che comportano la sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle indicate nell’allegato al Dm 24 ottobre 2007 (in «Gazzetta Ufficiale» 279 del 30 novembre 2007), in materia di Documento unico di regolarità contributiva (Durc). E’ prevista la sospensione del rilascio del Durc per un periodo non inferiore a un anno (anche nell`ambito dei cantieri edili).

Notevoli modifiche si rilevano nel sistema sanzionatorio: il nuovo Testo unico prevede a carico del datore di lavoro l`arresto da sei a 12 mesi o l’ammenda da 5 a 15mila euro se non viene effettuata la valutazione del rischio e non viene nominato il responsabile del servizio di protezione e prevenzione. Il datore di lavoro non può delegare tali obblighi.

L`arresto, da sei mesi a due anni, è previsto se queste violazioni riguardano aziende particolarmente a rischio (già individuate dall’articolo 8, comma 5 del decreto 626), le aziende in cui sono previsti rischi chimici, biologici, per atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni, connessi all`esposizione all`amianto, e le imprese edili. Il contravventore non può avvalersi dei benefici previsti a seguito della prescrizione obbligatoria.

E’ fissato un forte aumento delle contravvenzioni a carico dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori (possono essere arrestati – previsti da quattro a sei mesi di reclusione – o multati – fino a 60mila euro). Per il medico competente è previsto in alcuni casi l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 5mila euro.

Nel caso in cui l’adeguamento alla normativa di sicurezza sia avvenuto in conformità alla risposta di un interpello, o siano state adottate norme delle "buone prassi", il Testo unico prevede una clausola di "favore" mediante la riduzione della sanzione a un terzo.

 


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