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ICI per costruzioni cooperative
Dal dicembre 2007 ne sono esenti le costruzioni destinate da cooperative e loro consorzi alla manipolazione di prodotti agricoli

Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, il carattere di ruralità e l’esenzione dal tributo medesimo delle costruzioni strumentali alle attività agricole considerate dall’articolo 2135 del codice civile e delle costruzioni – destinate alla manipolazione, alla trasformazione, alla conservazione e valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se fatte da cooperative e loro consorzi – devono intendersi introdotti dall’art. 42 bis, aggiunto al d.l. 1° ottobre 2007 n. 159 dalla legge di conversione 29 novembre 2007 n. 222, dal 1° dicembre dello stesso anno, data di entrata in vigore della stessa legge.

E’ la sentanza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, del 7 febbraio 2008.

E’ legittima l’ICI pretesa dai Comuni sui fabbricati in questione fino all’introduzione della previsione esonerativa.

La Commissione ha in questo modo disatteso la sentenza 1330 del 21 gennaio 2005, resa dalla Corte di cassazione in una causa riguardante fabbricati appartenenti ai soci di una cooperativa agricola ed insistenti su terreno di proprietà della cooperativa.

La commissione provinciale di Reggio Emilia, tuttavia, pur non considerando il principio enunciato dalla Corte regolatrice del diritto, ha rilevato che il legislatore ha dovuto introdurre espressamente la previsione in favore delle cooperative poiché, anche nel contesto rinnovato ed ampio del codice civile, la cooperativa che trasforma i prodotti conferiti dai soci non presenterebbe quel necessario collegamento – dall’art. 2135 del codice civile – fra l’attività agricola principale, in capo ai soci, e attività connessa, in capo alla cooperativa come autonomo soggetto giuridico.

Il rimborso dell’ICI conferito dai propri soci per gli anni 2002-2005 veniva preteso da una cooperativa operante nella macellazione, nella conservazione, nella trasformazione e commercializzazione di bestiame. I giudici tributari provinciali hanno ritenuto infondata tale pretesa, in base al divieto di restituzione del tributo in questione, riguardante proprio le cooperative, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008.

fonte: www.comuni.it

 


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