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Sentenza del TAR Emilia Romagna sullo smaltimento dei rifiuti
Annullamento di un provvedimento ordinato per rimozione o smaltimento di rifiuti abbandonati sul terreno e forse derivanti da attività di pulizia di fosse settiche

Con la sentenza del Tar Emilia Romagna (Parma) del 31 gennaio 2008 numero 64 (che riportiamo sotto), è stato accolto il ricorso proposto da una società commerciale per l’annullamento di un provvedimento con cui il sindaco di un comune aveva ordinato la rimozione o lo smaltimento di rifiuti abbandonati sul terreno e forse derivanti da attività di pulizia di fosse settiche.
La società che ha fatto ricorso ha lamentato la violazione dell’articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (il codice dell’ambiente) che prevede il contraddittorio tra l’amministrazione procedente e tutti i soggetti coinvolti.
Il Collegio segnale la mancanza dell’avviso dell’avvio del procedimento da parte dell’amministrazione comunale in questione, previsto dagli articoli 7 e seguenti della legge numero 241 del 1990 e, allo stesso modo, delle ragioni d’urgenza a sostegno dell’omissione: l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex articolo 14 del D. Lgs. n. 22 del 1997 doveva necessariamente essere preceduta dalla comunicazione ai soggetti interessati.
In riferimento all’accertamento delle responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti, i soggetti coinvolti avrebbero potuto fornire un apporto procedimentale.

Riportiamo sotto il link alla sentenza:

Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Parma sez.I 31/1/2008 n. 64: Ambiente – Rifiuti – Contraddittorio

 


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