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Lavori pubblici
Fuori mercato le imprese che hanno ottenuto la SOA con certificati non veritieri
Come anticipato con una notizia del 14 febbraio, la Gazzetta ufficiale n. 33 del 13 febbraio 2008 ha pubblicato il decreto 21 dicembre 2007, n. 272, del Ministero delle infrastrutture relativo al "Regolamento recante norme per l`individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( 1° luglio 2006)".
L’articolo 253, comma 21, del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che un decreto dello stesso Ministero delle infrastrutture individui criteri, modalità e procedure utili a verificare i certificati attestanti l’esecuzione di lavori pubblici e delle fatture comprovanti la realizzazione di lavori privati, utilizzati dalle imprese per ottenere le attestazioni SOA rilasciate prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 163/2006.
Articolo 1
Il Ministero delle infrastrutture e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo i criteri, le modalità e le procedure indicate, i certificati di lavori pubblici e privati, rilasciati prima dell’entrata in vigore del DPR n. 34/2000 e i certificati di lavori pubblici e le fatture presentati dalle imprese ai sensi del DPR n. 34/2000 (se questi certificati sono stati utilizzati per conseguire l’attestazione SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 – entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006).
Articolo 2
Prevede gli adempimenti a carico dell’Autorità e delle SOA; a queste ultime è vietato ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore (26 febbraio 2008) del Regolamento di cui al DM 272/2007, l’Autorità deve approvare e comunicare simultaneamente alle SOA, il modello informatico da utilizzare per trasmettere al proprio Osservatorio i dati relativi a certificati e fatture; il modello dovrà essere pubblicato sul sito dell’Autorità.
Entro 60 giorni da questa comunicazione, le SOA devono trasmettere all’Osservatorio presso l`Autorità i dati necessari a consentire la verifica dei certificati e delle fatture.
Articolo 3
Le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, saranno adottate nei confronti delle SOA, qualora queste, senza giustificato motivo, non trasmettano i dati relativi ai certificati e alle fatture, nei modi e nei tempi previsti, oppure trasmettano dati non veritieri.
L’Autorità inizia d’ufficio il procedimento per l’irrogazione di dette sanzioni, contestando alla SOA gli addebiti ed invitandola a presentare le proprie controdeduzioni e la documentazione.
In sede di istruttoria l’Autorità può disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonchè eseguire, senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell`Autorità rimane sospeso per il tempo necessario allo svolgimento dell`istruttoria.
Articolo 4
Prevede gli adempimenti a carico di altri soggetti: l’Osservatorio dell’Autorità trasmette i modelli informatici compilati ed inviatigli dalle SOA a:
1) Amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici – compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell`Albo nazionale dei costruttori – verificano e attestano la veridicità dei dati elencati al comma 1, lettera a), dell’articolo 4;
2) Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in relazione alle fatture presentate dalle imprese, verifica la veridicità dei dati indicati al comma 1, lettera b), dell’articolo 4;
3) Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture competenti per territorio, i quali, in relazione ai certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della citata legge n. 57/1962 e s.m.i., verificano e attestano la veridicita` dei dati di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 4.
Entro 150 giorni dalla ricezione dei modelli bisogna trasmettere all’Osservatorio i dati loro richiesti. Le Amministrazioni ed i Provveditorati, qualora senza giustificato motivo forniscano informazioni od esibiscano documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni del caso.
Articolo 5
L’Autorità, tramite i suoi uffici interni, ed il Ministero – una volta compiuti eventuali, ulteriori accertamenti istruttori – individuano i dati non confermati e li segnalano man mano al Consiglio dell’Autorità.
Il Ministero e il Consiglio concordano i criteri di distribuzione degli affari tra i rispettivi uffici; l’Autorità, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Ministero, può procedere alla sospensione in via cautelare dell’attestazione e può richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell`attestazione stessa, tenendo conto dei dati risultati non veritieri.
Se la SOA non porta a termine gli adempimenti nel termine stabilito, l’Autorità può revocare l’autorizzazione a suo tempo rilasciata alla stessa, ai sensi dell`articolo 10, comma 5, del DPR n. 34/2000.
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