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Verifica straordinaria dei certificati per le attestazioni SOA
Pubblicato il regolamento per la revisione dei documenti utilizzati dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006

Sarà in vigore dal prossimo 26 febbraio il

DM n. 272 del 21 dicembre 2007
Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006)
(Gazzetta Ufficiale n. 35, 11 febbraio 2008)

Il DM è stato emanato ai sensi dell’articolo 253, comma 21, del Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006) che disciplina:
– le procedure di verifica dei certificati di lavori pubblici di cui all’articolo 22, comma 7, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
– i certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore dello stesso DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
– le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori privati di cui all’articolo 25, comma 5, lettera c), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34.

Articolo 1
Il Ministero delle Infrastrutture e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sottopongono a verifica i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006:
a) i certificati di lavori pubblici, di cui all’articolo 22, comma 7, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, nonchè i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera c), del DPR 25 gennaio 2000, n. 34.

Articolo 2
Illustra gli adempimenti a carico delle SOA: l’Autorità, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento, metterà a disposizione delle SOA i modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati relativi ai certificati ed alle fatture. Le SOA avranno quindi 60 giorni di tempo per trasmettere all’Osservatorio presso l’Autorità i dati richiesti; per queste attività le SOA non potranno ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

Articolo 3
Sanzioni pecuniarie ed interdittive (previste dagli artt. 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del Dlgs 163/2006) per le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e tempi previsti dall’articolo 2, ovvero che trasmettano dati non veritieri.

L’iter
– L’Osservatorio presso l’Authority, dopo aver ricevuto dalle SOA i modelli informatici, li trasmette alle amministrazioni aggiudicatrici competenti che, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici, compresi quelli rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962 n. 57, verificano e attestano la veridicità di:
1) data del contratto di appalto;
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione lavori;
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
6) importi contrattuali dell’appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del responsabile del procedimento o del funzionario che ha rilasciato il certificato.

L’Osservatorio trasmette i modelli informatici anche al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza (che deve verificare i dati contenuti nelle fatture) e ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture.

– L’Authority e il Ministero individuano i dati non confermati e li segnalano al consiglio dell’Autorità, che può procedere alla sospensione in via cautelare dell’attestazione e può richiedere alla SOA di revocare l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di dati risultati non veritieri.


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