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Tre sentenze del 2008 su Abusi e sanzioni
Speciale Abusi e sanzioni in edilizia: Tar Campania n. 342 e 370 e Tar Lazio n. 558

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato tre sentenze del gennaio 2008 (due del TAR Campania, uno del TAR Lazio) riguardanti gli Abusi in edilizia.

Tribunale Amministrativo Regionale Campania 24/1/2008 n. 342
Edilizia e urbanistica – Abusivismo edilizio – Ordine demolitorio

Affermata la legittimità di un’ordinanza sindacale concernente la demolizione di una serie di opere realizzate abusivamente.
Il ricorrente, impugnando tale ordinanza, ha denunciato i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, sostenendo, inoltre, che non gli è stato dato avviso dell’avvio del procedimento demolitorio. La tettoia oggetto di demolizione costituiva una pertinenza per la quale era richiesta autorizzazione.
Ad avviso del Collegio, i delineati assunti non erano condivisibili.
L’ordine demolitorio non andava preceduto dall’avviso dell’inizio del procedimento poiché era chiara ed incontestabile la natura abusiva dell’opera realizzata, con conseguente qualificazione del procedimento sanzionatorio quale dovuto ed a contenuto vincolato.
Il Collegio ha concluso inoltre la tettoia in esame, avente carattere di stabilità, realizzata in aderenza ad un preesistente fabbricato ed idonea ad un’utilizzazione autonoma, costituiva un’opera esterna, per la cui realizzazione occorreva una concessione edilizia né poteva essere considerata una mera pertinenza. D’altra parte si giungeva alla medesima conclusione anche considerando la natura pertinenziale del manufatto, ove si considerava l’idoneità di questo ad incidere sull’assetto edilizio preesistente.
Per questi motivi il Collegio, ha respinto il ricorso presentato e dichiarato la legittimità del provvedimento impugnato.

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio 24/1/2008 n. 558
Edilizia ed urbanistica – Abusi e sanzioni – Ordine di demolizione

Respinto il ricorso presentato da alcuni soggetti per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza emessa dal Comune che disponeva la demolizione di determinate opere. I ricorrenti contestavano la legittimità dell’ordinanza con la quale il Comune ordinava la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo nonché in totale difformità della DIA, chiedendone dunque l’annullamento. I ricorrenti, a riguardo, riferivano di aver validamente presentato la DIA e la variante a quest’ultima e che, le opere realizzate in difformità della Dichiarazione di inizio attività, risultavano già essere state sanzionate con apposito provvedimento. La parte ricorrente inoltre rilevava che l’intervento di tamponatura, effettuato per ricavare un nuovo vano, è stato realizzato con vetri mobili e smontabili così trattandosi di lieve difformità rispetto alla quale poteva trovare applicazione soltanto una sanzione pecuniaria. Il Collegio, nella fattispecie, considerava le censure formulate dalla ricorrente non meritevoli di condivisione.
Il T.A.R. ha evidenziato che l’Amministrazione, aveva sanzionato non le opere contemplate nella DIA e nella successiva variante, bensì le opere realizzate in totale difformità dalla Dichiarazione e la disamina della documentazione rilevava indiscutibilmente la sussistenza di tale difformità.
L’intervento di tamponatura realizzato per ricavare un nuovo vano aveva comportato un ampliamento del fabbricato esistente. Secondo il Collegio, questo basta a giustificare l’ordine di demolizione adottato dal Comune, tanto più che la nozione di costruzione si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e dall’amovibilità o meno delle opere.
Per questi motivi, il Collegio ha respinto il ricorso.

Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli 24/1/2008 n. 370
Edilizia e urbanistica – Abusi edilizia – Condono

Respinto il ricorso per ottenere l’annullamento di una disposizione dirigenziale del comune recante il diniego di concessione in sanatoria di opere abusive.
Il ricorrente deduceva la formazione del silenzio assenso sulle domande di condono edilizio presentate.
Il Collegio ha osservato che il manufatto in questione è stato realizzato in area sottoposta a vincolo paesistico ambientale e in base al disposto dell’art. 32, comma 3 della legge n. 47/85 il rilascio della concessione in sanatoria per abusi realizzati su aree soggette a vincolo paesaggistico presuppone in ogni caso il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e solo nel caso in cui lo stesso non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda è possibile impugnare il silenzio-rifiuto dell’amministrazione
Di fronte al chiaro disposto normativo, il Collegio rilevava che in nessun caso il silenzio dell’amministrazione poteva configurarsi come silenzio-assenso.
Il Collegio ha osservato inoltre che le valutazioni tecniche compiute dalla commissione edilizia integrata ritenevano che l’intervento in questione avrebbe comportato lo stravolgimento dello stato dei luoghi e un tale stravolgimento non veniva considerato compatibile con le imprescindibile esigenze di tutela e conservazione dei valori paesistici tutelati.

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