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Pubblicato il DM relativo alla variazione dei prezzi dei materiali
Renderà possibile il calcolo della compensazione da liquidare agli appaltatori per gli aumenti dei prezzi di taluni materiali nel 2006

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, è stato pubblicato il decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture che renderà possibile il calcolo della compensazione da liquidare agli appaltatori per gli eccezionali aumenti dei prezzi subiti da taluni materiali nel corso del 2006 (ai sensi, dell’articolo 133, commi 4, 5, 6, e dell’articolo 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni).

 

L’articolo 1 del decreto ministeriale, tuttavia, individua soltanto nel  filo rame conduttore dm. 0,5 mm. e nelle condutture e tubi in rame la tipologia dei materiali da costruzione per i quali è stato registrato un aumento di prezzo superiore al 10%, per effetto delle circostanze eccezionali di cui al comma 4 dell`articolo 133 del citato decreto legislativo, precisamente:

 

Filo rame conduttore dm. 0,5 mm.

– prezzo medio nell`anno 2005: Euro 4,245 al chilogrammo;

– variazione percentuale annuale 2006: 41,64

 

Condutture e tubi in rame

– prezzo medio nell`anno 2005: Euro 12,072 al chilogrammo;

– variazione percentuale annuale 2006: 43,93

 

L’articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce le modalità da applicare per la determimazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2006:

qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in oggetto;

qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in oggetto e nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006;

qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o in anno precedente, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in oggetto, nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006, e  nella tabella allegata al DM 30 giugno 2005.

 

 

Si ricorda, infine, che l’accertata variazione percentuale (dedotto il 10% di alea) non si applica necessariamente per l’intero poichè – in base alla circolare 4 agosto 2005 n. 871 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – l’impresa è tenuta a dimostrare di aver sopportato l’effettivo incremento di prezzi, e lo deve dimostrare tramite idonea documentazione relativa al prezzo vigente al momento dell’offerta ed a quello da lei corrisposto al fornitore. Di conseguenza, se a seguito di tale accertamento il divario accertato è maggiore dell’incremento rilevato con il decreto, allora si applica il decreto stesso; se invece è minore, si applica l’incremento effettivo.

 

fonte: www.ance.it


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