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Modifiche al Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2007
Più ampia definizione di "tecnico abilitato" e certificazione energetica unica in caso di più interventi sullo stesso edificio

Il Decreto del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo del 26 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, fornisce nuove disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, previste dal comma 349 della Finanziaria 2007.

I Ministeri hanno accolto le segnalazioni pervenute dagli operatori del settore, relative ad alcune criticità riguardanti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.

Il provvedimento apporta una modifica l’art. 1, comma 6 (definizione di “tecnico abilitato”), del DM 19 febbraio 2007 sostituendo: alle parole “agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali” vengono sostituite le parole “agli specifici ordini e collegi professionali”. In questo modo, la definizione di “tecnico abilitato” non è circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma comprende ogni“soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente” iscritto “agli specifici ordini e collegi professionali” (ivi compresi i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari).

Inoltre, la modifica del comma 2 dell’art. 4 del DM 19 febbraio 2007 fa sì che (nei casi in cui per uno stesso edificio sia effettuato più di un intervento le cui spese sono detraibili) l’asseverazione del tecnico possa essere unica; con la modifica introdotta dal nuovo DM, anche l’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E del DM sopra citato) possono avere carattere unitario.

Infine, due importanti modifiche all’art. 8 dello stesso DM:
– i pannelli solari devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio accreditato. Le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976. (nel comma 1, sostituzione della lettera c)). Questa modifica corregge l’errore relativo alla norma UNI di riferimento per i pannelli solari (nel DM 19/02/2007 erano riportate le norme UNI 12975);
– la seconda modifica prevede che i pannelli solari realizzati in autocostruzione ottengano la certificazione di qualità limitatamente al vetro solare e non più anche per le strisce assorbenti (modifica al comma 2).

Il decreto entrerà in vigore il 15 gennaio 2008.


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