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Finanziaria 2008: la legge n. 222 del 29/11/2007
Le modifiche e le novità della legge di conversione in materia di edilizia, urbanistica, energia e ambiente
La Legge n. 222 del 29/11/2007, di conversione e modificazioni al DL n. 159 dell’1/10/07 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), contiene alcuni articoli di grande interesse per l’edilizia, l’urbanistica e l’ambiente:
EDILIZIA E URBANISTICA
Art. 21 – Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici
Consiste nel finanziamento di 550 milioni di euro per il 2007 di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato al recupero e all’adattamento funzionale di alloggi di proprietà dei comuni cui questo finanziamento è indirizzato (si veda l’articolo 1, comma 1, della L 8/2/2007 n. 9). E’ un ampliamento dell’offerta degli alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono collocati nelle graduatorie comunali di riferimento. L’1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e’ destinato alla costituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l’implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalita’ sociali.
Art. 21bis – Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere II”
Proponiamo un estratto:
Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte gia’ ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II. Nell’ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro e’ altresi’ destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di “Contratti di quartiere II” gia’ ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei “Contratti di quartiere II” che saranno individuati con il decreto di cui al comma.
Art. 25 – Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia
Due estratti:
E’ autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l’Autostrada A4 e l’area della zona produttiva nel comune di Manzano.
[…]
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l’anno 2008, dell’importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell’operativita’ del Fondo di cui all’articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 41 – Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
Permette la costituzione, tramite l’Agenzia del demanio, di una apposita societa’ di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l’acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l’utilizzo, d’intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprieta’ dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata, per l’anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.
Art. 42bis – Fabbricati rurali
Riportiamo qui di seguito tutto l’articolo:
In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, la lettera a) e’ sostituita dalle seguenti:
“a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attivita’ agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile e’ asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita’ svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”;
b) al comma 3, la lettera b) e’ abrogata;
c) il comma 3-bis e’ sostituito dai seguenti:
“3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita’ alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attivita’ agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita’ agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita’ alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attivita’ di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all’esercizio dell’attivita’ agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A&rdquo
ENERGIA E AMBIENTE
Art. 26 – Disposizioni in materia di ambiente
Di seguito un estratto dalla legge:
Per l’anno 2007 e’ concesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l’attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonche’ per la tutela della biodiversita’ nel Canale di Sicilia. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalita’ e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione che attesta il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonche’ da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l’utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricita’ prodotti da fonti rinnovabili. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas (derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe’ ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007) e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), e’ incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni.
Art. 39ter – Misure per il miglioramento dell’efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze
Contiene modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
E’ istituito inoltre un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l’anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall’anno 2008, finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.
E’ istituito un secondo fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l’anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2008, finalizzato al miglioramento dell’efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature.
Art. 46quinques – Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Se la connessione alla rete elettrica può essere effettuata con l’utilizzo di infrastrutture di proprieta’ di un produttore, egli deve condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde il contributo proporzionale all’utilizzo dell’infrastruttura medesima.
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