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Reverse charge: inapplicabile se l'appaltatore non è nell'edile
Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 347/E del 28 novembre 2007

Il "reverse charge" (art. 17, comma 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972), previsto per le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, concesse da subappaltatori nel settore edile, non si applica se l’appaltatore non svolge la propria attività nell’edilizia.

Così ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 347/E del 28/11/2007, in risposta ad un’istanza di interpello posta da un’impresa che, esercitando la propria attività con codice DK 29.12.0 "Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici", conclude contratti di appalto (come appaltatore principale), relativi alla fabbricazione e manutenzione di impianti eolici per produrre energia elettrica.

In dettaglio, nel caso in esame la stessa impresa chiese di conoscere se le prestazioni di servizi, affidate in subappalto ad un’impresa operante nel settore edile (e consistenti nella costruzione di strade, piazzole e in altri lavori civili necessari alla collocazione degli impianti eolici) fossero assoggettabili al "reverse charge".

In tal ambito, l’Amministrazione finanziaria (riprendendo precedenti pronunce sull’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile) riconferma che, in relazione al requisito dell’appartenenza dei soggetti interessati al settore edile, questa condizione deve riferirsi non solo all’appaltatore principale ma anche al subappaltatore, la cui attività deve essere riconducibile alle categorie individuate dalla Sezione F ("Costruzioni") della tabella ATECOFIN 2004.

Non operando l’appaltatore nel settore edile, il subappaltatore è tenuto ad emettere fattura, nei suoi confronti, con le modalità ordinarie e senza vedere applicato il meccanismo dell’inversione contabile.

Infatti, con la citata Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che "la circostanza che anche l`appaltatore principale debba realizzare, nel caso concreto, prestazioni riconducibili alle attività di cui alla Sezione F, consente di circoscrivere l`ambito di applicazione del "reverse charge" al solo settore immobiliare".


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