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Finanziaria 2008: approvato al Senato l'articolo 30 sugli incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili
Respinto l’emendamento per l’istituzione del Fondo ricerca nucleare

Gli articoli 30, 30-bis (aggiunti dalla Commissione bilancio e approvati il 12 novembre, oltre al 30-septies) e il 30-ter riformano il sistema degli incentivi, eliminando la possibilità di erogare gli incentivi per le energie rinnovabili a fonti energetiche assimilate e graduando i contributi in relazione alla sostenibilità ambientale.

L’articolo 30 è stato approvato senza modifiche: prevede che gli incentivi Cip6 (si veda il secondo periodo del comma 1117 della Finanziaria 2007) siano destinati solo agli impianti realizzati e operativi, e non a quelli già autorizzati ma in costruzione o non ancora costruiti (per cui il Ministro dello sviluppo economico deve confermare il riconoscimento del diritto agli incentivi). La misura risolve la questione degli incentivi Cip6, i contributi statali destinati alle fonti rinnovabili, ma estesi alle "false rinnovabili", tra cui i rifiuti.

L’articolo 30-ter (norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) introduce un nuovo sistema di incentivazione: entreranno in esercizio dal 2008 certificati verdi per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 Megawatt (MW), certificati che avranno validità per 15 anni. In alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, ecc, di potenza non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto a una tariffa fissa variabile a seconda della fonte utilizzata (tabella 2 allegata alla Finanziaria), per un periodo di 15 anni.

L’articolo 30-quater, concernente norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, modifica il Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387: procedure più semplici per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L’articolo 30-quinquies (su connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili) integra le disposizioni sulla stesura, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, delle direttive sul servizio di connessione alle reti elettriche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per favorirne la diffusione.

L’articolo 30-sexies prevede che il Ministro dello sviluppo economico stabilisca con un decreto la ripartizione, fra regioni e province autonome, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili utile a raggiungere l’obiettivo del 25% del consumo interno lordo entro il 2012; regioni e province autonome adegueranno i programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

L’articolo 30-septies, ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti in Conto energia previste dal DM 19 febbraio 2007, prevede che gli impianti fotovoltaici (i cui soggetti responsabili sono enti locali) siano considerati come gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica, e beneficino perciò di una tariffa più alta. L’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di questi impianti è infine di più facile rilascio.


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