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Detrazione dall'Irpef del 19% degli interessi passivi sul mutuo dei lavori per la prima casa
Si applica solo se si è comunicata al Comune la data di inizio

La Risoluzione n. 310/E del 5 novembre dell’Agenzia delle Entrate afferma che, se non si è provveduto a comunicare al Comune la data di inizio dei lavori, non si ha diritto alla detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sul mutuo relativo al completamento dei lavori di costruzione della prima casa.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 15 comma 1-ter del Tuir prevede una detrazione d’imposta, ai fini dell’Irpef, del 19% dell’ammontare complessivo (non superiore comunque a 2.582,28 euro) degli interessi passivi e relativi oneri accessori, e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di mutui ipotecari per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire a prima casa. Il decreto 30 luglio 1999, n. 311, che all’articolo 1, comma 3, regola le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione: “la detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare da costruire e che quest’ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori”.
L’articolo 2 comma 3 precisa che “la detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo” e “se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell’immobile o in quello successivamente prorogato”.
L’articolo 3 comma 1 tra gli adempimenti richiesti per fruire della detrazione d’imposta prevede espressamente che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta anche in copia le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.

La data delle fatture relative alle spese sostenute per la costruzione dell’immobile non ha alcuna rilevanza, visto che l’emissione delle stesse potrebbe essere successiva all’effettiva data di inizio dei lavori: l’articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate non al momento in cui sono rese, ma all’atto del pagamento del corrispettivo.


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