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Costruzione a distanza inferiore al limite legale: necessario il "nulla osta" dei vicini
Il principio espresso dal TAR Roma che ha ritenuto legittimo l'ordine di demolizione comminato dal Comune

Chi intende edificare a distanza inferiore al limite legale deve premunirsi depositando presso il Comune il “nulla osta” da parte dei vicini. Il principio è stato stabilito dal TAR Roma che ha ritenuto legittimo l’ordine di demolizione comminato dal Comune.

Un cittadino ha impugnato dinanzi al TAR la determinazione dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di alcune opere edilizie abusivamente consistenti “nell’ampliamento di un balcone esistente con scala metallica di accesso dal piano sottostante senza il consenso del confinante”. Il proprietario ritiene che l’ordine di demolizione sia illegittimo, contestando l’omessa acquisizione della dichiarazione di assenso da parte della proprietà confinante.

Il TAR Roma, con la sentenza n. 9879 del 7 giugno 2016 ha ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione in quanto il proprietario aveva edificato a distanza inferiore al limite legale senza acquisire il preventivo nulla osta da parte dei vicini.

Il principio espresso dal Tribunale amministrativo reca, implicitamente, una serie di rischi procedurali che potrebbero bloccare, di fatto, l’esercizio dell’attività edificatoria. Si ponga il caso in cui l’immobile su cui realizzare le opere confini, ipoteticamente, con un grattacelo composto da decine se non da centinaia di proprietà. In questo caso sarebbe necessario, prima di dare l’avvio ai lavori, procedere all’acquisizione del nulla osta da parte di tutti i proprietari confinanti? A chi è avvezzo ai rapporti intercondominiali non sfugge che acquisire tali pareri preventivi potrebbe risultare se non difficile, assolutamente impossibile.

Certamente sarebbe più agevole applicare l’articolo 11, comma 3, del Testo Unico che prevede come il titolo abilitativo dei lavori viene rilasciato “fatti salvi i diritti dei terzi”. In tale prospettiva, si potrebbe dare immediato avvio ai lavori fermo restando, per i terzi eventualmente controinteressati che volessero far valere una lesione dei propri diritti, il potere di chiedere l’annullamento del titolo edilizio, la sospensione dei lavori e la riduzione in pristino.


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