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Illegittima la mancata notifica ai controinteressati nel caso del permesso di costruire in deroga
Analisi della sentenza del TAR Lombardia, sez. II Milano, 9 maggio 2017, n. 1045

Il secondo comma dell’art. 14 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) dispone che dell’avvio del procedimento instaurato per il rilascio del permesso di costruire in deroga è dato avviso agli interessati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Si tratta di una disposizione che costituisce eccezione al principio generale, secondo il quale, per il rilascio del permesso di costruire, non è di regola necessario l’invio della comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai proprietari dei fondi finitimi che potrebbero avere interesse contrario alla realizzazione dell’opera (cfr. sul punto T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. 14 marzo 2014, n. 448). La deroga si spiega in quanto, mentre per il rilascio del permesso di costruire ordinario non è necessaria alcuna attività di comparazione degli interessi coinvolti, dovendo l’amministrazione semplicemente valutare la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia vigente, nei casi di permesso di costruire in deroga l’amministrazione deve invece effettuare una scelta discrezionale che si sostituisce a quella effettuata in sede di pianificazione, per il perfezionarsi della quale è dunque necessario l’apporto collaborativo dei vari soggetti portatori degli interessi coinvolti, così come avviene appunto per le scelte urbanistiche effettuate in sede di redazione del piano di governo del territorio.

Permesso di costruire in deroga: la pronuncia del TAR Lombardia

E proprio perché il procedimento volto al rilascio di un permesso di costruire in deroga presenta, sul piano funzionale, caratteristiche simili a quello di approvazione di una variante al piano urbanistico, è necessario consentire una ampia partecipazione allo stesso procedimento, così come avviene per i procedimenti finalizzati all’approvazione delle varianti. Ne consegue che, nell’individuare i soggetti interessati ai sensi dell’art. 14, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 non si possono utilizzare criteri restrittivi, dovendosi dare alle due norme ampia applicazione, includendo i soggetti che risiedono in prossimità dell’area interessata dall’intervento progettato, sui quali può incidere l’impatto della nuova costruzione.

La mancata notifica, perciò, deve considerarsi illegittima, come ricordato recentemente dal TAR Lombardia, sez. II Milano, nella sent. 9 maggio 2017, n. 1045, che ha annullato la delibera del Consiglio comunale con cui si assentiva un permesso di costruire in deroga in mancanza della notifica ai controinteressati.

In argomento ricordiamo il recente e-book, edito da Maggioli e curato dall’Avv. Mario Petrulli, dal titolo I provvedimenti illegittimi in materia edilizia: una rassegna di casi concreti in cui l’ufficio tecnico comunale non ha operato nel rispetto di quanto previsto dalle norme e, al contempo, un vademecum per evitare errori operativi.


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