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Correttivo al codice appalti in vigore da domani
Il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 modifica la disciplina in materia: tutte le novità

Il Correttivo al codice degli appalti entra in vigore domani 20 maggio dopo la “vacatio legis” classica di 15 giorni dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta del 5 maggio 2017, n. 103) recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Negli scorsi mesi abbiamo seguito con particolare e quotidiana attenzione l’evoluzione dell’iter di approvazione del decreto correttivo, con il quale si introducono oltre 300 modifiche al Codice dei contratti pubblici, non solo formali ma di ampia portata e sostanza, finalizzate, come si dà conto nella relazione illustrativa “a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata”.

Come affermato dall’esperto avvocato Alessandro Massari “le novità si sviluppano su alcune linee direttrici piuttosto evidenti: minori vincoli ed oneri per gli operatori economici nelle strategie di aggregazione (RTI, consorzi) e misure pro MPMI; semplificazione delle procedure (infra 40.000 euro, ampliamento criterio del prezzo più basso per i lavori, alleggerimento del regime per i servizi dell’allegato IX, ecc.); valorizzazione degli appalti sostenibili (obbligatorietà dei criteri ambientali per qualunque importo e delle clausole sociali per le procedure sopra-soglia, tutela rafforzata del costo del personale); innalzamento misure di trasparenza e prevenzione (inasprimento requisiti generali, commissione giudicatrice solo parzialmente interna anche sotto-soglia, limiti subappalto, ecc.); favor per i professionisti dei servizi tecnici (vincolatività tariffe per base di gara, conferma dei limiti all’appalto integrato, compenso svincolato dal finanziamento dell’opera, divieto di ricorrere alla sponsorizzazione, ecc.)”.


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