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Interventi a seguito di pubbliche calamità: esonero oneri concessori
Le peculiarità di tale esonero alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV) del 30 maggio 2017, n. 2567

di MARIO PETRULLI

L’ipotesi dell’esonero degli oneri concessori per gli interventi edilizi da realizzare a seguito di pubbliche calamità (art. 17 comma 3 lett. d) del Testo Unico Edilizia – d.P.R. n. 380/2001) non è frequentemente oggetto di pronunce giurisprudenziali: proprio per questo, la recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV) del 30 maggio 2017, n. 2567 merita di essere segnalata ai lettori, perché consente di evidenziare le peculiarità di tale esonero, la cui previsione sconta comprensibili e condivisibili ragioni di solidarietà sociale, visto che sarebbe eccessivo richiedere al soggetto che ha subito una distruzione anche il pagamento del contributo per la ricostruzione.

L’art. 17, co. 3, lett. d) del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) prevede la esenzione dal contributo di costruzione “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”. Si tratta di due distinte ipotesi, ambedue sorrette dal presupposto della “pubblica calamità”. Secondo il giudici di Palazzo Spada, quest’ultima deve essere intesa come un evento imprevisto e dannoso che, per caratteristiche, estensione, potenzialità offensiva sia tale da colpire e/o mettere in pericolo non solo una o più persone o beni determinati, bensì una intera ed indistinta collettività di persone ed una pluralità non definibile di beni, pubblici o privati. Ciò che caratterizza, dunque, il carattere “pubblico” della calamità e la differenzia da altri eventi dannosi, pur gravi, è la riferibilità dell’evento (in termini di danno e di pericolo) a una comunità, ovvero ad una pluralità non definibile di persone e cose, laddove, negli altri casi, l’evento colpisce (ed è dunque circoscritto) a singoli, specifici soggetti o beni e, come tale, è affrontabile con ordinarie misure di intervento. Se, dunque, l’evento deve caratterizzarsi per straordinarietà, imprevedibilità e una portata tale da essere “anche solo potenzialmente pericoloso per la collettività”, ciò non è, tuttavia, sufficiente a qualificarlo quale “calamità pubblica”, posto che deve comunque trattarsi di un evento non afferente a beni determinati e non affrontabile e risolvibile con ordinari strumenti di intervento, sia sul piano concreto che su quello degli atti amministrativi.

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