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Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica: un focus
Sintetica analisi operativa relativa all’attività edilizia nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici

di MARIO PETRULLI

L’art. 9 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) disciplina l’attività edilizia nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici(1), ipotesi oggi sicuramente rara rispetto al passato e rinvenibile nei casi in cui lo strumento sia stato annullato dal giudice amministrativo ovvero sia stato adottato ma non ancora approvato e vigente. La norma, pur facendo salvi eventuali più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal Codice del Paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004) consente in tale circostanza “gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse”: detto altrimenti, sono possibili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di restauro e risanamento conservativo.
Inoltre, fuori dal perimetro dei centri abitati, sono ammessi gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.

Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

La norma nulla dice circa l’ammissibilità degli interventi di ristrutturazione. Si tratta, a nostro avviso, di una omissione dalla duplice valenza e che merita una breve riflessione. Valutiamo per prima l’ipotesi di intervento fuori dal perimetro dei centri abitati.
La nozione di interventi di ristrutturazione attualmente vigente e prevista dall’art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico Edilizia è la seguente: “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

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