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Cosa cambia con l’entrata in vigore della nuova VIA
Nuova Valutazione Impatto Ambientale (VIA): le novità principali introdotte dal d.lgs. 104/2017

Sono numerose le opere necessarie che in passato sono rimaste ferme per tanto tempo in attesa della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Per questo motivo, la nuova VIA cambia molti elementi. L’entrata a regime sarà piena una volta fatti (in teoria entro 60 giorni) i decreti attuativi del Ministro dell’Ambiente (art. 25), passati i 120 giorni per il recepimento regionale (21 novembre 2017) e nominata la nuova commissione VIA (90 giorni). Il d.lgs. 104/2017 sulla nuova VIA entra in vigore oggi, 21 luglio 2017. Le novità principali sono le seguenti:
– tempi più rapidi e perentori per la procedura di VIA,
– accorpamento di tutti i pareri ambientali in un “provvedimento unico” (per la Via regionale è obbligatorio),
– allargamento delle opere soggette a VIA statale,
– nuova procedura anticipata sul progetto di fattibilità

Le nuove misure in materia di VIA

Il testo, introdotto con il d.lgs. 104/2017, modifica il d.lgs.152/2006 consentendo il corretto recepimento della direttiva 2014/52/UE per la valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede un’applicazione retroattiva ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 in avanti.
Il 16 maggio 2017 era il termine ultimo fissato dalla Direttiva 2014/52/UE per l’adeguamento delle normative nazionali. Per arrivare all’operatività piena delle nuove regole bisogna aspettare i decreti ministeriali attuativi, che devono essere adottati entro il 19 settembre, cioè entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 104/2017.

Le tempistiche

All’articolo 27 del Codice Ambiente è introdotta una procedura di VIA statale “alternativa”, su richiesta: la concentrazione di tutti i pareri in un unico procedimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i titoli abilitativi in materia ambientale necessari per quel progetto.
Nel vecchio articolo 26, i tempi erano: 150 giorni dalla presentazione dell’istanza per la decisione finale, allungabili di altri 60 in caso di accertamenti e indagini complesse. Con la riforma, per la VIA statale (si veda gli articoli 23-25) il limite massimo ordinario è di 195 giorni, che può arrivare fino a 450 giorni con le eventuali fasi non obbligatorie. Se il proponente decide di passare dal nuovo procedimento unico statale, i tempi sono più lunghi: da 325 (termini massimi ordinari) fino a un massimo di 505 giorni (con le fasi eventuali), con il vantaggio che potrà ottenere una soluzione unica per tutte le autorizzazioni ambientali. Leggi anche VIA Valutazione Impatto Ambientale, la riforma garantisce tempi più veloci


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