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Prevenzione degli incendi nelle scuole: le nuove regole
Semplificazione delle procedure nelle nuove norme tecniche pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 agosto

Sono state approvate negli scorsi giorni le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. Il dettato normativo correlato è infatti contenuto del d.m. Ministero dell’interno 7 agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto. All’interno viene rivista la disciplina anche in previsione dell’adeguamento antincendio delle scuole fissato dal Decreto Milleproroghe al 31 dicembre 2017.

Prevenzione incendi: il campo di applicazione

Il decreto interviene a definire, nell’ambito delle norme tecniche di cui al d.m. 3 agosto 2015, specifiche misure di prevenzione incendi per le attività scolastiche (articolo 1), in quanto il decreto del 2015 trova applicazione alla progettazione, realizzazione ed esercizio di attività riferite per lo più a stabilimenti e depositi. Le nuove norme si applicano, secondo quanto dispone l’articolo 2, alle “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti”, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (25 agosto 2017) ovvero a quelle di nuova realizzazione, a esclusione degli asili nido. Si possono applicare in alternativa alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al Dm 26 agosto 1992, sulla base di una valutazione degli elementi raccolti – da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019 – all’esito del monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche che sarà effettuato dallo stesso ministero dell’Interno.


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