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Agibilità dell’edificio: quali i controlli necessari?
L’agibilità dell’edificio viene attestata tramite una segnalazione certificata: le novità normative

di MARIO PETRULLI

Dopo l’ultimo intervento legislativo(1) modificativo dell’art. 24 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), l’agibilità dell’edificio viene attestata tramite una segnalazione certificata, presentata allo sportello unico per l’edilizia dal titolare del permesso di costruire o dal presentatore della SCIA, ovvero dai loro successori o aventi causa entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. L’oggetto della segnalazione certificata riguarda due aspetti oggettivi inerenti l’intervento assentito:

La conseguenza dell’esistenza di tali condizioni comporta l’agibilità dell’edificio.

Dal punto di vista dell’ufficio tecnico si pone il problema della verifica delle dichiarazioni contenute nella segnalazione e l’individuazione dei motivi che possono determinare un intervento negatorio dell’agibilità.

In merito al primo punto, il compito è agevolato dalla necessità che la segnalazione sia corredata da una serie di documenti:

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