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La restituzione degli oneri concessori in caso di decadenza del permesso di costruire per rinuncia
Indicazioni per il calcolo degli accessori della somma capitale

di MARIO PETRULLI

Come noto, è pacifico in giurisprudenza che la rinuncia al permesso di costruire per intervenuta decadenza del titolo edilizio (ad esempio per la scadenza dei termini iniziali o finali, ovvero per il sopravvenire di previsioni urbanistiche contrastanti con le opere non ancora realizzate), oppure per fatti, giuridici o materiali che rendano in tutto o in parte non più realizzabile l’intervento edilizio assentito, comporta l’obbligo dell’amministrazione di restituire, a domanda, le somme precedentemente corrisposte a titolo di contributo di costruzione, in quanto questo è strettamente connesso alla trasformazione del territorio, con la conseguenza che, ove tale trasformazione non si verifichi, il relativo pagamento diviene privo di causa.

La restituzione degli oneri concessori

Il Comune, perciò, deve restituire quanto percepito in relazione al rilascio del permesso di costruire; accanto al capitale, però, si pone il problema del calcolo degli interessi dovuti e dell’eventuale rivalutazione monetaria.
Preliminarmente, è necessario osservare che il credito vantato dal titolare del permesso di costruire decaduto rientra nell’ambito di operatività della disciplina generale in tema di indebito oggettivo, per la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto, oltre alla ripetizione di ciò che ha pagato, «ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda» (art. 2033 c.c.).

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