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La direzione lavori su un edificio vincolato spetta all’architetto
L'elenco dei casi concreti in cui stata riconosciuta la competenza anche dell’ingegnere: le valutazioni della giurisprudenza amministrativa

di MARIO PETRULLI

Come è noto, l’art. 52 del R.D. n. 2537/1925, recante il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, dispone che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.
Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa, la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico – artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali il citato art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo quando presentino “rilevante interesse artistico”.
Una conferma recente di tale riserva di competenza si è avuta nella sentenza 5 giugno 2018, n. 3718 del TAR Campania, Napoli, Sez. I, nella quale i giudici hanno ritenuto corretta la decisione di un comune di riservare la direzione dei lavori su un immobile sottoposto a tutela culturale e ambientale (e per i quali la Soprintendenza aveva espresso parere con precise prescrizioni) ad un professionista in possesso della qualifica di architetto.

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