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Lo scomputo non è automatico ma presuppone una preventiva e necessaria valutazione ampiamente discrezionale del Comune
Focus su un orientamento consolidato della giurisprudenza

di MARIO PETRULLI

L’art. 16 comma 2 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) dispone che “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni(1), con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune”.
La giurisprudenza (cfr., ad esempio, di recente TAR Puglia, Bari, Sez. III, sentenza 4 febbraio 2019, n. 158) ha ribadito in più occasioni che lo scomputo non è automatico ma presuppone una preventiva e necessaria valutazione ampiamente discrezionale del Comune.
Gli oneri di urbanizzazione sono previsti, infatti, a carico del costruttore, quale prestazione patrimoniale, a titolo di partecipazione al costo delle opere di urbanizzazione connesse alle esigenze della collettività che scaturiscono dagli interventi di edificazione e dal maggior carico urbanistico che si realizza per effetto della costruzione. Detti oneri prescindono dall’esistenza o meno delle opere di urbanizzazione e vengono determinati indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare siffatte opere.

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