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Le norme in materia di rigenerazione urbana contenute nel Decreto Sbloccacantieri
I punti di rilievo e le conseguenze sulla disciplina vigente

di MARIO PETRULLI

Con la legge n. 55 del 14 giugno 2019 è stato convertito il d.l. n. 32 del 18 aprile 2019, noto anche come Decreto Sbloccacantieri. Fra le norme di interesse per il settore edilizio, segnaliamo l’art. 5 in materia di rigenerazione urbana, che modifica l’art. 2 bis del Testo Unico Edilizia.
Tre sono i punti di rilievo, due dei quali non sono delle reali novità ed uno è un’ipotesi di interpretazione autentica di una norma.

In primo luogo, le Regioni possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie alle norme in materia di distanza contenute nel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali; queste disposizioni, in particolare, sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Come accennato, si tratta di un non-novità: la previsione, in capo alle Regioni, della facoltà di individuare deroghe alla delicata materia delle distanze è già stata riconosciuta con l’introduzione dell’art. 2 bis (avvenuta con il d.l. n. 69/2013), il cui primo comma originario e rimasto immodificato, già espressamente prevedeva tale ipotesi. Ed infatti, alcune Regioni hanno già legiferato in tal senso; ad esempio, la Toscana, con la l.r. n. 65/2014, all’art. 140 (rubricato Deroghe al DM n. 1444/1968) ha disposto che “Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri purché non inferiore a quella preesistente” (comma 1).

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