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Il titolare di una concessione è legittimato alla richiesta del permesso di costruire?
La risposta del nostro esperto alla luce di una recente sentenza del TAR Veneto

di MARIO PETRULLI

L’art. 11, comma 1 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) stabilisce che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”. La lettera della norma è chiara: la richiesta del titolo edilizio può essere avanzata anche da un soggetto che non è proprietario dell’immobile sul quale dovrà essere effettuato l’intervento. L’ampia formula utilizzata dal Legislatore consente di ritenere che la richiesta del permesso di costruire possa essere avanzata da chi, essendo titolare di altro diritto reale diverso dalla proprietà o di un diritto personale di godimento dell’immobile, abbia per effetto di tale diritto l’obbligo o la facoltà di eseguire l’intervento edilizio per cui chiede il titolo.
In altri termini:
– il soggetto richiedente il titolo edilizio deve avere una relazione qualificata con l’immobile nascente da un titolo giuridico, quale ad esempio un contratto (di comodato, di locazione, di leasing), un atto di concessione della P.A. (la concessione di un immobile pubblico o una concessione mineraria), un testamento (si pensi all’ipotesi in cui il de cuius, tramite testamento, riservi ad un soggetto diverso dall’erede il diritto di usufrutto su un immobile);
– è altresì necessario che fra i contenuti del titolo vi sia anche quello di poter effettuare l’intervento edilizio oggetto del permesso.

Un’ipotesi concreta di soggetto non proprietario legittimato alla richiesta del permesso di costruire si può rinvenire nella recente sentenza 28 giugno 2019, n. 775, del TAR Veneto, Sez. II, nella quale i giudici hanno affermato che….

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