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Provvedimento ambientale nella PA: competenza del dirigente
Qual è il quadro normativo che disciplina la suddivisione di competenza ad emanare provvedimenti (anche in campo ambientale) tra organo politico e dirigenziale della PA?

Il TAR Piemonte, Torino, Sez. I (sentenza n. 78 del 28 gennaio 2020) ha accolto il ricorso presentato da alcuni Comuni avverso il decreto del Consigliere delegato della Città Metropolitana con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito al progetto di un impianto di produzione di biometano e di compost derivante dalla digestione anaerobica della frazione organica del rifiuto solido urbano, nonché di altri rifiuti e/o sottoprodotti. A tale decreto ha poi fatto seguito il provvedimento (anch’esso oggetto del ricorso) con cui il dirigente del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana ha rilasciato l’autorizzazione unica ex art. 12  d.lgs. n. 387/2003 ed art. 208, d.lgs. n. 152 2006.
Tra le diverse censure di ricorso i Comuni lamentano “l’incompetenza all’adozione del decreto di compatibilità ambientale da parte del Consigliere delegato all’ambiente”, in quanto “organo politico” dell’amministrazione. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, sulla base della normativa la competenza spetterebbe all’ “organo amministrativo”, e dunque al dirigente…

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