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Demo-ricostruzione: la novità del Decreto Semplificazioni
Il Decreto Semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto novità importanti anche nel settore dell’edilizia: una prima analisi del nostro esperto

di MARIO PETRULLI

Il recente Decreto Semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020) ha introdotto novità importanti anche nel settore dell’edilizia.
In particolare, l’art. 10 comma 1 ha modificato il comma 1-ter dell’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia; nel riquadro sottostante riportiamo il testo precedente del suddetto comma 1-ter e quello nuovo:

Art. 2 bis comma 1 ter precedente Art. 2 bis comma 1 ter nuovo
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo. “1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.”;

In sintesi, per la demo-ricostruzione di un immobile, non è più necessario il rispetto dell’area di sedime né del volume dell’edificio ricostruito rispetto a quello demolito né dell’altezza massima di quest’ultimo: l’unico limite da rispettare è quello dell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti.
Si tratta, senza dubbio, di una volontà di favorire tale tipologia di intervento, evidentemente ritenuta ottimale per “assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana”, ossia per realizzare il fine ultimo del Legislatore, come esplicitato nell’incipit del comma 1 dell’art. 10 del Decreto Semplificazioni.

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