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Modifiche in materia di interventi di ristrutturazione subordinati a permesso di costruire previste dal Decreto Semplificazioni
Analisi della nuova formulazione dell'importante disposizione

di MARIO PETRULLI

L’art. 10, comma 1, lettera e) del Decreto Semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76) sostituisce la lettera c) del comma 1 dell’art. 10 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire. Nel prospetto seguente riportiamo il testo previgente e quello nuovo:

Art. 10 comma 1 lett. c) del Testo Unico Edilizia

Testo previgente

Nuovo testo

gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La nuova formulazione della lettera c) introdotta dalla norma in esame si distingue da quella previgente sotto due profili.
Il primo riguarda l’eliminazione del riferimento alle modifiche dei prospetti, ossia della facciata dell’edificio (e non della sagoma), contenuto nel testo previgente: conseguentemente, secondo il Legislatore, sono oggi interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire quelli che comportino modifiche della volumetria complessiva dell’edificio; la novella comporta, quindi, che gli interventi che determinano la modifica dei prospetti non sono più assoggettati al permesso ma alla SCIA, ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico Edilizia.

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