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Anche un gazebo può essere considerato volume rilevante ai fini del divieto di regolarizzazione paesaggistica postuma
La conferma del TAR Venezia attraverso la sentenza del 24 settembre 2020, n. 854

di MARIO PETRULLI

Anche un gazebo può rilevare in termini di volume ai fini del divieto di sanabilità postuma del manufatto: è quanto ricordato dal TAR Veneto, sez. II, nella sent. 24 settembre 2020, n. 854.
Come è noto, in virtù del principio generale tempus regit actum, la conformità di un provvedimento amministrativo al parametro normativo di riferimento va accertata tenendo conto della normativa applicabile all’epoca della sua adozione: si ritiene, pertanto, legittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, adottato dalla Soprintendenza in presenza di aumento di superfici utili o di volumetrie, se l’istanza è stata presentata dopo l’entrata in vigore dell’art. 167(1) del Codice dei beni culturali e del paesaggio(2), seppure riferita ad interventi realizzati precedentemente(3).
Come puntualmente precisato dalla giurisprudenza(4), il Codice contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali: il trasgressore, infatti, è “sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese”, “fatto salvo quanto previsto al comma 4”. L’intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del “fatto compiuto”, in quanto l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento.
Il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull’assetto del bene vincolato; segnatamente, sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica (art. 167, comma 4)…

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